Con regolamento di esecuzione applicabile dal 26 novembre, la Commissione ha modificato alcune procedure di ispezione post mortem in bovini, ovini e caprini.
Seguendo un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione Europea ha modificato alcune procedure di controllo ufficiale post mortem nelle carni di bovini, ovini e caprini. Il parere di Efsa aggiorna le procedure tenendo conto dei pericoli per la salute pubblica nell'esecuzione delle ispezioni.
Ispezione di bovini diversi dai “bovini giovani” - L’articolo 19 (
Altri bovini) viene modificato al punto 1, lettera f, per prevedere che le carcasse e le frattaglie dei bovini diversi dai “bovini giovani” siano sottoposte a procedure di ispezione post mortem, e in particolare a: ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales), eliminando la palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici.
Le palpazioni possono comportare un rischio per la salute pubblica, a causa della possibile contaminazione crociata con agenti patogeni di origine alimentare potenzialmente presenti sulle carcasse o sulle frattaglie. Nel parere dell’EFSA si raccomanda tuttavia di mantenere le palpazioni e le incisioni delle vie respiratorie degli animali per monitorare la presenza di tubercolosi. Poiché i linfonodi gastrici e mesenterici non sono situati nelle vie respiratorie e al fine di semplificare le modalità pratiche per l’ispezione post mortem, viene rimosso l’obbligo di effettuare una palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici dei bovini durante l’ispezione post mortem di routine.
Giovani ovini e caprini domestici - L’articolo 20 (
Giovani ovini e caprini domestici e ovini nei quali non sia avvenuta l'eruzione di incisivi permanenti) viene modificato nel titolo, rinominato in “Giovani ovini e caprini domestici”, e nel paragrafo 1, prevedendo che le carcasse e le frattaglie di ovini “e caprini” nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, “o quelle di ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi”, sono sottoposte alle procedure post mortem già previste dall’articolo 20.
La Commissione spiega che il parere scientifico dell’EFSA "
consente di differenziare le modalità pratiche per l’ispezione post mortem di ovini e caprini in funzione dell’età di tali animali". Inoltre, i dati ottenuti dai risultati delle ispezioni post mortem nei macelli rivelano che i pericoli per la salute pubblica e degli animali rilevati durante l’ispezione post mortem sono simili nei caprini di età inferiore ai 6 mesi e nei caprini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi.
L’età di 12 mesi utilizzata come base per determinare se gli ovini debbano essere soggetti alle procedure di ispezione post mortem viene utilizzata anche per determinare le procedure di ispezione post mortem applicabili ai caprini.
Altri ovini e caprini domestici - L’articolo 21 (
Altri ovini e caprini domestici) viene modificato al paragrafo 1, prevedendo siano sottoposte alle previste procedure di ispezione post mortem le carcasse e le frattaglie di ovini “e caprini”, nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di “ovini” e caprini di età pari o superiore ai 12 mesi.
Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, il veterinario ufficiale effettua le previste procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie, includendo l' “incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici”, ed escludendo l’esofago, in quanto- spiega la Commissione- "
l’incisione dell’esofago può comportare un elevato rischio di contaminazione crociata con gli agenti patogeni potenzialmente presenti".Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2241 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le ispezioni post mortem di bovini, ovini e caprini