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CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

La UE chiarisce lo status di animali dpa ospitati in rifugi

La UE chiarisce lo status di animali dpa ospitati in rifugi
Non basta cambiare il mezzo di identificazione per modificare lo status giuridico degli animali. La Commissione chiarisce il caso di animali dpa ospitati nei rifugi. Sembra esserci un vuoto giuridico nel diritto dell'Unione Europea per quanto riguarda gli animali definitivamente rimossi dalla filiera agroalimentare e trasferiti presso rifugi, riserve o soggetti privati. Lo sostiene un gruppo di eurodeputati, fra cui gli italiani Manuela Ripa (PPE) e Cristina Guarda (Verts/ALE), che si è rivolto alla Commissione Europea.  La risposta è arrivata il 16 settembre scorso.

Il quesito- Portando l'esempio della Spagna, gli interroganti hanno chiesto se gli Stati Membri possano colmare la lacuna e adottare misure nazionali. L'ipotesi è di attribuire uno "status speciale" a questi animali, secondo il modello di registrazione spagnolo, basato sull'identificazione con microchip- invece di marchi auricolari- come animali da compagnia.  La proposta per la Commissione è di estendere il doppio status (dpa e non dpa) già applicabile a equini e conigli.

La normativa europea -  A livello dell'UE, il quadro giuridico in materia di sanità animale prevede due macro categorie: animali "detenuti dall'uomo", e "animali selvatici", che vivono liberamente nel loro habitat naturale. Nella prima categoria, possono rientrare come "animali da compagnia" solo le specie elencate nell'allegato 1 del regolamento 2016/429, tenute per scopi privati a carattere non commerciale. 
Quanto all'identificazione, tutti gli animali detenuti, indipendentemente dallo scopo per il quale sono detenuti, devono essere identificati conformemente alla normativa in materia di sanità animale. Le norme di identificazione dipendono dai rischi specifici per la sanità animale per ciascuna specie e si applicano indipendentemente dal numero di animali detenuti o dallo scopo per il quale sono detenuti (compagnia, tempo libero, produzione, ecc.).

Deroghe nazionali- La Commissione ha risposto che gli Stati membri hanno la possibilità di avvalersi di alcune deroghe, purchè applicate secondo i criteri della normativa europea, e cioè "sulla base del rischio connesso e tenendo conto di altri fattori, tra cui, per alcune specie, il numero di animali detenuti nello stabilimento". Gli Stati membri possono parimenti applicare misure supplementari e più rigorose di quelle previste dalla UE, per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti. Il limite è che le decisioni nazionali non siano incompatibili con le regole dell'UE.