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DAL 12 NOVEMBRE

Emissioni: suini e pollame nel testo unico ambientale

Entrerà in vigore il 12 novembre la nuova disciplina nazionale sulle emissioni prodotte dai grandi allevamenti di suini e pollame. Il benessere animale entra nel codice dell'ambiente.

Il decreto legislativo 197/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, recepisce la nuova direttiva europea sulle emissioni industriali (IED) e introduce nuovi obblighi per gli allevamenti di maggiori dimensioni. Nel Testo Unico Ambientale viene inserito il nuovo Tiolo III-ter - Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini.

L'obiettivo del legislatore europeo è una riduzione "estremamente sostanziale" delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralita' climatica. Letame, spandimento di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui dovranno essere gestiti con tecniche in grado di evitare un inquinamento significativo dell'ambiente.
Il recepimento nazionale stabilisce un raccordo con la «normativa in materia di sanità animale» e fa salva la normativa in materia di benessere degli animali.  In caso di inadempienza - con pericolo per la salute umana e con degrado significativo per aria, acqua e suolo- è prevista la sospensione dell'attività, che dovrà però avvenire con tempi e modalità compatibili con il benessere animale.

Quali allevamenti sono interessati - Le disposizioni si applicano agli allevamenti (Allegato A del decreto) che raggiungono almeno 350 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per i suini, 300 UBA per le galline ovaiole, 280 UBA per le altre categorie di pollame e 380 UBA per gli allevamenti misti di suini e pollame.  Il calcolo delle soglie avviene attraverso specifici coefficienti attribuiti alle diverse categorie di animali. Sono inoltre previste alcune deroghe per gli allevamenti biologici ed estensivi di suini con densità inferiore a due UBA per ettaro, purché siano rispettate le condizioni indicate dal decreto.

Autorizzazioni e registrazioni - Per le aziende interessate saranno introdotti sistemi di autorizzazione o registrazione che verranno disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome.  Le domande dovranno contenere informazioni dettagliate sulla tipologia di allevamento, la consistenza degli animali, la capacità produttiva, le fonti di emissione e le stime degli inquinanti generati.

Più controlli e monitoraggi ambientali - Tra gli obblighi previsti figurano il monitoraggio delle emissioni e delle prestazioni ambientali, con conservazione dei dati per almeno cinque anni, e l’adozione delle migliori tecniche disponibili nella gestione e nello spandimento degli effluenti zootecnici. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale delle attività di allevamento e prevenire forme significative di inquinamento. Le verifiche saranno affidate alle autorità competenti con il supporto dei sistemi nazionali per la protezione dell’ambiente e la prevenzione sanitaria.

Sanzioni in caso di inosservanza - L’autorità competente potrà imporre misure correttive in caso di violazione delle disposizioni e, nelle situazioni più gravi, disporre la sospensione dell’attività. Il decreto precisa, tuttavia, che gli eventuali interventi dovranno essere compatibili con la tutela del benessere animale.

Applicazione graduale delle nuove regole - Le nuove disposizioni non saranno immediatamente operative. La loro applicazione è infatti subordinata all’adozione delle future norme attuative europee e seguirà un calendario progressivo:

  • dopo quattro anni per gli allevamenti con almeno 600 UBA;
  • dopo cinque anni per quelli con almeno 400 UBA;
  • dopo sei anni per le altre strutture rientranti nelle nuove soglie.

Nel frattempo, continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Il dibattito sulla riforma della IED - L'applicazione della direttiva sulle emissioni industriali agli allevamenti è al centro di un dibattito sul coinvolgimento del settore bovino. Il recepimento in vigore dal 12 novembre riguarda la direttiva IED approvata nel 2024 che circoscrive il campo di applicazione ai grandi allevamenti europei di suini e pollame.

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2026, n. 197 
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 (IED)