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PESCI E UCCELLI

Animali per usi scientifici: nuovi standard di protezione

Animali per usi scientifici: nuovi standard di protezione
Il Parlamento si appresta a recepire nuovi standard di protezione per alcune specie. Inviarianza finanziaria per i controlli. Applicazione dal 4 dicembre 2026. 
Approvato dal Consiglio dei Ministri,  lo schema di decreto legislativo che aggiorna le norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici inizia l'iter in Senato.
Il provvedimento, recepisce la direttiva (UE) 2024/1262 che introduce nuovi requisiti aggiornati per l’alloggiamento, la cura, la gestione ambientale e la soppressione di determinate specie animali, nello specifico alcune categorie precedentemente non coperte da standard tecnici armonizzati a livello europeo: i pesci zebra (Danio rerio); i cefalopodi; gli uccelli passeriformi.

Riscritti gli allegati III e IV - Vengono aggiornati alcuni specifici parametri tecnici per l’alloggiamento, il trattamento e la soppressione animale in ambito sperimentale. In particolare, l’allegato III introduce nuove prescrizioni in materia di:
- gestione del rumore e delle vibrazioni per gli animali acquatici;
- predisposizione di piani di emergenza in caso di guasti o assenza di elementi essenziali per il benessere degli animali;
- requisiti minimi per l’alloggiamento di storni, passeri domestici e cinciallegre;
- parametri specifici per la qualità dell’acqua, la temperatura, l’illuminazione, l’alimentazione e la manipolazione dei pesci zebra;
- condizioni di mantenimento dei cefalopodi, con particolare attenzione a stimoli sensoriali, esigenze comportamentali e modalità di manipolazione.
L’allegato IV aggiorna i metodi di soppressione consentiti. Viene inserita una specifica tecnica per l’eutanasia dei pesci zebra tramite ipotermia controllata, basata su parametri di temperatura, durata e modalità di esposizione.

Controlli ufficiali, protocolli e linee guida- Il provvedimento non stanzia fondi per le attività di vigilanza e controllo. Il Ministero della salute e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) procederanno a parità di risorse anche all'adeguamento dei protocolli di ispezione e alla predisposizione di eventuali linee guida interpretative. Le attività "rientrano pienamente nell’ambito delle ordinarie attribuzioni istituzionali già conferite a tali enti".

Dal 4 dicembre 2026- Gli Stati membri devono adeguarsi entro il 4 dicembre 2025, con applicazione del recepimento a decorrere dal 4 dicembre 2026. Il rispetto di tali termini è essenziale per evitare l’avvio di procedure di infrazione.

Sperimentazione, nuovi requisiti strutturali e di soppressione