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COLPA MEDICA

Sanitari, cambia la responsabilità professionale

Sanitari, cambia la responsabilità professionale
Novità sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Limitata la punibilità. Più peso alle linee guida e alle buone pratiche.
Il Cdm ha approvato la Delega al Governo in materia di professioni sanitarie. Il testo, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, è stato approvato con procedura d’urgenza come collegato alla legge di bilancio per il 2025. Come anticipato, modifica la legge cd Gelli Bianco sulla responsabilità sanitaria.

Responsabilità professionale- Il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le previste linee guida  sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Da omicidio e lesioni a colpa "grave" - Il vigente articolo 590-sexies  (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) viene attenuato, nel senso di limitare i casi di "omicidio colposo" e "lesioni personali colpose". Si prevede infatti che l'esercente la professione sanitaria sia punibile "solo per colpa grave"- e non per omicidio o lesioni- se si è attenuto alle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali, già previste dalla vigente normativa, purchè risultino "adeguate alle specificità del caso concreto".
La colpa grave rientra nelle coperture assicurative obbligatorie e si verifica quando il sanitario commette errori gravi nella pratica medica, il che può comportare anche azioni di rivalsa da parte delle strutture sanitarie nei suo confronti del professionista o la perdita della copertura assicurativa.

Accertamento della colpa-  Si introduce nel Codice Penale un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado. E' il nuovo articolo 590-septies, che così recita:
"Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche
sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità  della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza".

Il contesto- Complessivamente, il ddl sulle professioni sanitarie "mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie", anche dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo - riferisce la nota di Palazzo Chigi-  è di "rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure"Tra le principali previsioni del testo - la nota del Governo evidenzia "una complessiva rimodulazione del sistema formativo".

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