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SCAMBI COMMERCIALI

LSD, condizioni per l’introduzione di bovini dalla Francia

LSD, condizioni per l’introduzione di bovini dalla Francia
Si applicheranno da lunedì 8 dicembre le nuove condizioni sanitarie, concordate tra le autorità sanitarie, per l'ingresso di bovini dalla zona di vaccinazione della  Francia.

Tenuto conto della situazione epidemiologica, per mantenere attivi i canali commerciali tra l’Italia e la Francia, i due Paesi hanno stipulato un accordo sulle condizioni sanitarie applicabili agli scambi di bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese e destinati all’Italia.

Lo rende noto il Ministero della Salute che dettaglia le nuove condizioni e la relativa operatività, in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento delegato (UE) 2023/361 (articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
 
I movimenti verso l’Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni, provenienti dalla zona di vaccinazione II per LSD della Francia, possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a), del medesimo Regolamento, ivi inclusi visita clinica favorevole, test Real Time PCR negativo, trattamento insetticida ed insetto-repellente. Sui certificati TRACES devono essere riportati la data e l’esito dell'esame clinico, dei test di laboratorio e la data del trattamento con insetticidi e insetto-repellenti.

I capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:
- è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
- i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
- nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.

In vigore da lunedì 8 dicembre- Le indicazioni impartite dal Ministero della Salute entrano  in vigore da lunedì 8 dicembre 2025 e restano valide sino alla eventuale revisione dell’accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.