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DECRETO IN GU

Manuale gestionale per gli stabilimenti che detengono animali

Manuale gestionale per gli stabilimenti che detengono animali
E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali e disciplina la movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi.
Porta la firma del Sottosegretario di Stato alla Salute, On Marcello Gemmato, il decreto 14 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che definisce, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law) e dei relativi decreti nazionali di adeguamento, in particolare dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.

Il provvedimento disciplina anche la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con rilascio del documento di accompagnamento informatizzato. Il decreto 14 febbraio 2025- che riguarda stabilimenti come i centri di recupero e i rifugi per animali - non si applica ai centri scientifici, ai giardini zoologici e alle aree protette limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate. 

Il Manuale Gestionale- Gli operatori degli stabilimenti disciplinati dal decreto 14 febbraio 2025 devono garantire il rispetto delle prescrizioni generali minime fissate dal Manuale Gestionale allegato allo stesso decreto, recante le prescrizioni generali minime di benessere e di buono stato di salute degli animali, di corretta gestione del farmaco, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di biosicurezza nell'ottica del principio di One Health. Agli operatori è anche richiesta la definizione di un organigramma, nel quale è prevista la figura del Medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nello stabilimento. 

Verifica annuale- Lo stato generale degli animali detenuti e delle strutture di detenzione è verificato annualmente da un medico veterinario individuato dall'operatore stesso che dovra' redigere una relazione da inviare al servizio veterinario territorialmente competente. Una copia della relazione dovrà essere conservata dall'operatore per tre anni. 

Controlli ufficiali
 -  Le autorita' competenti nel corso delle attivita' di controllo verificano la presenza del Manuale Gestionale e la conformità dello stabilimento ai principi generali in esso descritti. La violazione delle disposizioni dettate dal decreto 14 febbraio 2025 comporta la sospensione dell'attività dello stabilimento e, nei casi piu' gravi, il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.  Eventuali violazioni "sanabili", in sede di prima rilevazione, comportano l'obbligo per l'operatore di rimediare alle irregolarità rilevate dalla autorita' competente. Sono considerate "sanabili" le violazioni consistenti in errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, e le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. L'operatore che non intervenga può subire la sospensione dell'attività per 45 giorni, un periodo che può esitare nel ritiro dei titoli posseduti se si conclude senza il rientro dalle irregolarità rilevate. 
La sospensione dell'attivita' è "immediata" quando la sua prosecuzione rischia di determinare un pericolo o un danno per gli interessi coinvolti.
Resta ferma la possibilità di applicare l'istituto della diffida.
Il rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale Gestionale e la sua corretta compilazione sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN.

Gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi
 -  Prima di movimentare gli animali tra stabilimenti e tra habitat diversi, l'operatore compila il documento di accompagnamento. Dalla compilazione del documento di accompagnamento sono escluse le movimentazioni finalizzate alla reintroduzione di specie autoctone selvatiche recuperate sul territorio e curate presso i Centro di recupero animali selvatici (CRAS) o i Centro di recupero tartarughe marine (CRTM) per le quali si applica la deroga prevista dal decreto-SINAC (articolo 

Adeguamento in 12 mesi- Gli operatori degli stabilimenti già registrati o riconosciuti devono adeguarsi entro il 7 luglio 2026.

DECRETO 14 febbraio 2025
Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi.