Istituite le zone di restrizione dopo il focolaio nel mantovano. Coinvolti territori di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Divieti e deroghe per le movimentazioni.
La Direzione Generale della Sanità Animale ha trasmesso ai Servizi Veterinari il
Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova. In particolare, viene istituita:
-una
zona di protezione per Lumpy Skin Disease del raggio di 20 km dallo stabilimento avente codice 045MN057 (focolaio confermato il 25 giugno scorso), ricomprendente i territori dei comuni allegati al dispositivo (in provincia di Mantova e di Verona)
-una
zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease del raggio di 50 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni elencati dal dispositivo (in provincia di Mantova, Brescia, Cremona, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona).
La
durata minima delle zone di protezione e di sorveglianza, decorrente dalla data di pulizia e disinfezione preliminare, è riportata nell’
allegato X al regolamento (UE) 2020 /687;
Nelle zone di protezione e di sorveglianza i Servizi veterinari territoriali applicano le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il provvedimento contiene anche indicazioni per la
movimentazione di bovini da vita e da macello presenti in stabilimenti posti nelle suddette zone di protezione e sorveglianza il cui raggio di ampiezza è riportato nell’
allegato V del regolamento (UE) 2020/687. E' vietata, la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza.
In deroga: - è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni: visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita; adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione; macellazione entro le 24 ore dall’arrivo dei capi al macello.
- è consentita la movimentazione di bovini da vita solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e previa visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita; test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita.
Territori non ricompresi nelle zone di restrizione- In considerazione del rischio di diffusione della malattia, nei territori non già ricompresi nelle zone di restrizione è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Il CSN di Teramo attua le opportune modifiche sul sistema informativo.
Movimentazione di animali di specie non listate- Per le movimentazioni in partenza dalle zone di restrizione verso territori al di fuori di queste di animali delle specie non listate, il dispositivo dispone l’adozione di misure di mitigazione del rischio, che consistono in una adeguata disinsettazione del mezzo di trasporto utilizzato e applicazione di prodotti insetto-repellenti sugli animali.
Il contesto- Il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l’IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN). Dopo la notifica alla Commissione Europea, quest'ultima ha adottato la
Decisione di esecuzione 2025/1318.
Le dimensioni delle zone di protezione e sorveglianza come prescritte per la Lumpy skin disease nel caso del focolaio in questione riguardano territori appartenenti a più Regioni. Il dispositivo decade automaticamente al decadere della durata delle zone di restrizione. In data 10 luglio il dispositivo è stato modificato.
DISPOSITIVO_DIRIGENZIALE_LSD_MANTOVA_copy.pdf546.45 KBUltimo aggiornamento: 11 luglio 2025