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BIOSICUREZZA

PSA, raccomandazioni in vista della stagione ad alto rischio

PSA, raccomandazioni in vista della stagione ad alto rischio

La Direzione Generale della Sanità Animale diffonde ai Servizi Veterinari indicazioni di prevenzione della PSA e di biosicurezza che anticipano i prossimi provvedimenti commissariali.

Con l’avvicinarsi del periodo considerato ad alto rischio per la diffusione della Peste Suina Africana (PSA), il Ministero della Salute invita ad innalzare il livello di attenzione su tutto il territorio nazionale. La nota del Direttore Generale della Sanità Animale Giovanni Filippini è destinata agli organi regionali competenti, ai Servizi veterinari e agli operatori del settore.
Si evidenzia come i mesi a venire coincidano storicamente con una maggiore probabilità di ondate epidemiche nel comparto domestico. Alla luce di ciò, il Ministero raccomanda un’intensificazione delle attività di sorveglianza attiva e passiva, accompagnata da un’attenta verifica delle misure di biosicurezza, sia strutturali che gestionali.

Nelle Zone di Restrizione II e III le misure di biosicurezza devono essere mirate a ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione.
Le principali disposizioni includono:
- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (UE) 2023/594 ogni 90 giorni, con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche previste dall’allegato alla presente e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
- la limitazione degli accessi in allevamento: divieto di ingresso nell’area pulita ad eccezione del personale strettamente coinvolto nella gestione degli animali allevati o ai Servizi Veterinari ufficiali ai fini della verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza; divieto di ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate ad attività di allevamento (es: lavorazione campi), nel rispetto di quanto previsto per eventuali mezzi che debbano avere necessariamente accesso all’area pulita dell’allevamento, anche in occasioni ripetute e/o prolungate nel tempo;
- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività” tra zone di restrizione
- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Nelle Zone di Restrizione I
le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell’introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall’esterno) e alla eventuale successiva
diffusione. Le principali disposizioni includono:
- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (UE) 2023/594 attraverso un controllo ufficiale da effettuarsi almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi, e con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche di cui al citato documento e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività”;
- la regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: divieto di ingresso di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi);
- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR
indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Gestione del personale d'allevamento- La Dgsa raccomanda inoltre di evitare l’impiego di personale di un allevamento presso altri allevamenti, anche se allo scopo di fornire supporto per sopperire a temporanee carenze di personale o comunque nei periodi di maggiore attività, in concomitanza di festività o di ferie. Ciò in quanto nelle precedenti epidemie questa pratica è stata infatti individuata come un importante fattore di rischio. In tal senso si raccomanda il rispetto delle disposizioni e divieti relativi oltre che al personale anche ai mezzi utilizzati nelle campagne.

Individuazione dei Comuni a rischio- Le  Regioni provvederanno ad integrare le attività di controllo con la programmazione dei già predisposta in ambito territoriale, dando priorità alle
aziende selezionate che ricadono nei Comuni individuati come a rischio. Nel documento allegato è infine disciplinata la regolamentazione dell’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III, e la gestione dei liquami in tutto il territorio nazionale, oltre ad ulteriori misure di biosicurezza preventiva.


Ministero della Salute nota del 23 maggio 2025 Peste suina africana (PSA) – Implementazione attività di vigilanza e misure di biosicurezza
pdfALLEGATO_MISURE_DI_BIOSICUREZZA.