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LA CIRCOLARE

Ecoschema 1, Agea: indicazioni per i pagamenti 2023

Ecoschema 1, Agea: indicazioni per i pagamenti 2023
Classyfarm e SQNBA permettono di accedere ai pagamenti diretti dell'Ecoschema 1. Una circolare di Agea dettaglia le modalità e le scadenze che gli allevatori devono rispettare nel 2023.

L'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha definito le procedure e le tempistiche per il pagamento dei contributi riconosciuti agli allevatori che applicano l'Ecoschema 1.

 Due Livelli-  Il pagamento è concesso all’allevatore che aderisce:
- ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm (Livello 1 dell'Ecoschema 1)
- oppure al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) (Livello 2 dell'Ecoschema 1) con pascolamento
L’intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.
Il Livello 2 (SQNBA con Pascolamento) comprende il Livello 1 (riduzione antibiotici)
Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell’allevamento. 

LIVELLO 1 - RIDUZIONE DELL’ANTIMICROBICO RESISTENZA

Registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm - Tra le condizioni di ammissibilità al pagamento per riduzione degli antibiotici viene richiesta l’adesione a ClassyFarm, pertanto, è necessario che l’agricoltore - entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica-  abbia provveduto alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm.  L'obiettivo è mettere l'allevatore nella condizione di acquisire le necessarie informazioni sull’andamento della gestione aziendale, attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza.

Campagna 2023 -
Agea comunica che l'adempimento è "soddisfatto" dalla richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell’ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti. In quest’ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l’effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

La circolare dettaglia i criteri di misurazione della riduzione dei consumi di antimicrobici in allevamento.

LIVELLO 2 -  SQNBA

Come aderire a SQNBA nel 2023 -La domanda di certificazione deve essere presentata agli Organismi di Certificazione (saranno inseriti nell’elenco del Ministero dell’Agricoltura accreditati UNI CE I EN ISO IEC 17065).La modulistica sarà definita dai singoli Organismi di Certificazioni autorizzati per lo specifico schema di certificazione (faq Accredia). Al momento non ci sono Organismi di Certificazione accreditati.
In assenza degli schemi di certificazione- solo per il 2023-  l’impegno ad aderire al SQNBA si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell’attività di pascolamento. L’impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l’effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento.

Obbligo di pascolamento, - E' ritenuto soddisfatto nei termini indicati all’articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022: il pascolamento (o pascolo) è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno,  adeguato alla conservazione del prato permanente.
Per quanto concerne i suini, che non sono identificati e registrati singolarmente in BDN, non è ammissibile il pascolo con un gruppo di animali; il pascolamento per tale specie animale deve obbligatoriamente riguardare l’intero allevamento.
Il pascolamento è verificato dagli Organismi pagatori.

Demarcazione Livello 1 e Livello 2 - La richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l’agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1. La richiesta di adesione al SQNBA, che costituisce condizione necessaria per l’accesso al Livello 2, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale può dare luogo esclusivamente ad un unico pagamento.

Adesione a entrambi i Livelli-
Nel solo caso in cui l’agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.
In tal caso, poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l’intera consistenza dell’allevamento per orientamento produttivo, la stessa consistenza è utilizzata anche per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale sono sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l’impegno di pascolamento.

Il premio per il Livello 2 nel 2023 - E' calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all’allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.
ll premio del Livello 2, pertanto, nell’annualità 2023 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano detentori di capi animali nelle forme riconosciute (detentore, responsabile del pascolo, ecc.) e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento.

Deroghe al'obbligo di certificazione SQNBA- In deroga all’obbligo di aderire alla certificazione SQNBA, è prevista la possibilità di percepire il premio nei due seguenti casi:
a) per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo, in quanto la certificazione dell’allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA, indipendentemente dalla dimensione. La deroga in questione è valida anche per gli allevamenti in conversione.
b) per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento. In tale caso è fatto obbligo di rispettare l’impegno di pascolamento.


Circolare AGEA.31369.2023 del 28 aprile 2023
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1)