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DPCM 1 APRILE 2020

Misure anti-contagio in vigore fino al 13 aprile: il testo

Misure anti-contagio in vigore fino al 13 aprile: il testo
Un solo articolo per prorogare fino al 13 aprile tutte le misure anti-contagio vigenti. L'unica novità riguarda il settore sportivo.


Il provvedimento firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, mantiene in essere tutte le vigenti misure di contenimento del contagio da SARS CoV-2, fino al 13 aprile. Si continua ad applicare, senza interruzioni, le disposizioni dettate dai quattro DPCM di marzo ( in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020).


Sport e allenamenti- L'unica novità del DPCM firmato ieri riguarda il settore sportivo che vede riscritte le disposizioni dettate dal DPCM dell'8 marzo (la lettera d), articolo 1). In pratica, restano "sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati". Ma vengono "sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".
Inoltre, viene cancellata la disposizione che consentiva lo svolgimento "a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico", prevedendo ch le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, effettuassero i cntrolli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus SARS CoV-2.

Le nuove restrizioni entreranno in vigore a far data da sabato 4 aprile 2020.

Al riguardo, il Presidente della FISE Marco Di Paola, ha fatto sapere che si coordinerà con le Autorità competenti per valutare le modalità di applicazione del DPCM relativamente alla situazione peculiare degli Sport Equestri. La Federazione si dice "certa che i propri tesserati e tutti gli sportivi osserveranno con grande senso di responsabilità le norme dettate dal Governo Italiano e, allo stesso tempo, raccomanda di verificare ulteriori ordinanze più restrittive delle Autorità locali".

Invariate le altre misure- Nessuna nuova modifica alle restrizioni già previste dai seguenti provvedimenti nazionali. L'elenco aggiornato delle attività essenziali che possono continuare il loro svolgimento, individuate mediante i rispettivi codici ateco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Vi rientrano le attività veterinarie (Codice Ateco 75)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.