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A1 FIRENZE BOLOGNA

PSA, ordinata l'occupazione d'urgenza per barrieramento

PSA, ordinata l'occupazione d'urgenza per barrieramento
Il Commissario di Governo alla Peste Suina ha firmato l'Ordinanza n. 8 del 2026:  provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico ed occupazioni d'urgenza.
L'atto è già stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni ed è in vigore fino al 28 marzo 2027.  Una convenzione  attuativa è stata stipulata nel mese di luglio tra ASPI-MIT-Commissario alla PSA. Per l'attuazione delle attività è stato nominato come Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Maximiliano Poggi, individuato dalla concessionaria autostradale ASPI S.p.A.

Stop al virus e ai cinghiali- La necessità di procedere con un rafforzamento delle barriere autostradali lungo la tratta A1 Firenze-Bologna volto a scongiurare l’espansione delle aree interessate dal virus mediante la chiusura dei varchi posti sotto il piano autostradale. Gli interventi  rivestono carattere di interesse nazionale, sono urgenti ed indifferibili per le ragioni dettate dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione epidemiologica che coinvolge la regione Toscana ed Emilia-Romagna, ai fini della tutela della salute animale e della salvaguardia della filiera agroalimentare. Si tratta di strutture di rafforzamento delle barriere già esistenti lungo la tratta dell’Autostrada A1 ricompresa tra Bologna e Firenze, prevedendo il posizionamento di recinzioni volte a rendere, nel miglior modo possibile, impermeabili i varchi posti sotto il piano autostradale, quali tombini, sottopassi e ponti, al possibile passaggio di cinghiali infetti.

Occupazione temporanea d'urgenza- L'Ordinanza commissariale n. 8/2026  dispone l'occupazione temporanea delle aree private individuate dal Commissario e dettagliate nel provvedimento. L'occupazione è finalizzata "esclusivamente alla realizzazione delle opere di barrieramento con successiva consegna delle opere alle regioni interessate o altro ente individuato dal Commissario".  

Contenimento della circolazione virale attraverso l’utilizzo di barriere- La disposizione dettata dall'Ordinanza 8/2026  è prevista dalla vigente Ordinanza commissariale n. 4/2026  (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana): in caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9".

Le aree
- L’intervento  interesserà le aree di proprietà autostradale della A1, tratto Bologna - Firenze, all’interno del sedime autostradale, della fascia di rispetto autostradale su proprietà di terzi o nelle sue immediate vicinanze. Per la realizzazione delle opere è disposta l'occupazione immediata delle aree private elencate dall'Ordinanza 8/226, ricadenti nei comuni di
Sasso Marconi, San Benedetto Val Di Sambro, Monzuno, Marzabotto, Grizzana Morandi, Firenzuola, Castiglione Dei Pepoli, Calenzano, Barberino Di Mugello.

Costituzione della servitù di uso pubblico
 - Sulle aree indicate dall'Ordinanza 8/2026 è costituita servitù di uso pubblico temporanea. La servitù comprende:
- accesso del personale incaricato;
-installazione delle reti e delle strutture accessorie;
-attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
-attività di monitoraggio.

Durata - La servitù e la conseguente occupazione temporanea hanno efficacia dalla data di immissione in possesso delle aree sino al 28 marzo 2027, salvo il venir meno, in via anticipata, delle ragioni sanitarie. Eventuali proroghe saranno adottate con separato provvedimento motivato.

Indennizzi -
Per la costituzione della servitù temporanea e per l'occupazione delle aree interessate dall'Ordinanza 8/2026 è riconosciuto ai proprietari un indennizzo determinato sulla base della consistenza, dell'estensione e delle caratteristiche delle aree interessate ed è comunicato individualmente a ciascun avente diritto.
L'indennizzo è corrisposto entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di immissione in possesso oppure secondo le diverse modalità eventualmente indicate dal soggetto attuatore.

ORDINANZA_COMMISSARIALE_N._8_2026.pdf