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LA RISPOSTA

Exotic pet: è obbligatoria la formazione dei proprietari

Exotic pet: è obbligatoria la formazione dei proprietari
La formazione definita dal DM 3 aprile 2025 è obbligatoria anche per proprietari e detentori di specie esotiche e selvatiche "da compagnia". La Direzione Generale della Salute Animale risponde a un quesito dell’Anmvi. Formazione obbligatoria anche se si tratta di pet in abitazioni private e senza scopi commerciali. Quando scattano controlli e sanzioni.

Sussite l' obbligo formativo per chi detiene e si prende cura "a vario titolo" di pet esotici e selvatici  da compagnia. La Direzione Generale della Salute Animale ha inviato alle Regioni una circolare che chiarisce il dettato del DM 3 aprile 2025, su richiesta dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, in relazione ai proprietari privati.  

Il quesito- L'Associazione chiedeva di chiarire se il percorso formativo definito dall'Allegato 1 e rivolto a proprietari e detentori fosse da intendersi come obbligatorio. In assenza di uno specifico quadro di controllo e di sanzioni- a differenza di quanto previsto per gli operatori -  il quesito era volto a fare maggiore chiarezza, stante l'esigenza di fornire al pubblico informazioni fondate sugli adempimenti da osservare.
L'interpretazione normativa fornita dalla Direzione ministeriale è rigorosa e considera anche proprietari e detentori di specie esotiche e selvatiche “da compagnia” obbligati a seguire il percorso di formazione. La normativa nazionale, dunque, obbliga alla formazione anche le persone fisiche responsabili di “exotic pet” (animali delle specie elencate nell’Allegato I parte B del Reg 2016/429) detenuti nelle abitazioni come animali da compagnia, a fini privati e non commerciali.

Controlli e sanzioni
- La Direzione Generale aggiunge che, nonostante non sia previsto un controllo della Asl sulla formazione del singolo proprietario o detentore di animali in questione, e nonostante non sia previsto nemmeno un correlato regime sanzionatorio, “la formazione del proprietario e del detentore saranno esaminate in caso di non conformità amministrative e/o penali in merito alla detenzione, gestione, commercializzazione dell’animale di proprietà/detenuto”.
La nota ricorda anche gli obblighi del proprietario che “deve identificare e registrare gli animali in Sinac”, il Sistema di Identificazione Nazionale degli Animali da Compagnia, e deve anche “provvedere a produrre la documentazione sanitaria di accompagnamento come previsto dal DM 2 novembre 2023” (Modalità tecniche e operative per l’implementazione del Sistema Sinac). Anche i detentori “devono formarsi conformemente e gestire animali regolarmente identificati e registrati”.

L'allevamento amatoriale
- Con l’occasione, la Direzione Generale ribadisce la natura di “stabilimento” dell’allevamento amatoriale, che “come tale deve identificarsi e registrarsi seguendo le indicazioni previste ad hoc dal Sinac restando assoggettato ai controlli della Asl anche nel caso in cui esso viene svolto in abitazione privata comprese le pertinenze (art. 1 comma 3 lettera b del Dlgs 135/2022).

Il contesto-  Il Regolamento europeo di sanità animale (UE) 2016/429 ha esteso la definizione di «animale da compagnia» a specie cosiddette non tradizionali da compagnia.
Oltre a cane a gatto, sono tali anche le specie elencate nell'Allegato 1 Parte B del Regolamento: Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea); Animali acquatici ornamentali; Anfibi; Rettili; Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae); Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).
Il «proprietario di animali da compagnia» è la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione; il «detentore di animali da compagnia» è una persona fisica e può includere un proprietario di animali da compagnia, che detiene un animale da compagnia. Le rispettive responsabilità sono in parte sovrapponibili. Inoltre, benchè le abitazioni private in cui sono detenuti animali da compagnia non siano considerate "stabilimento" e non siano soggette agli adempimenti previsti per questi ultimi, non sono tout court escluse dalla cornice di gestione sanitaria responsabile, prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, definita dal Regolamento europeo di sanità animale e attuabile dagli Stati Membri.

Nel chiarimento del Ministero della Salute, questo indirizzo del legislatore unionale risulta trasposto nel "Decreto Formazione" del 3 aprile 2025.


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