Il Registro per la tracciabilità del latte di bufala dialogherà con la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica e il sistema I&R. Firmato il decreto istitutivo.
"Con questo decreto rafforziamo gli strumenti a disposizione della filiera bufalina con un sistema unico di tracciabilità e controllo". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo la firma del decreto (testo non ancora disponibile) che istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati.
Il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati- Il Registro permette di seguire i flussi del latte, conoscere i quantitativi prodotti e movimentati e rendere più efficaci i controlli. "Uno strumento che tutela gli allevatori, valorizza chi lavora correttamente e garantisce maggiore trasparenza a tutta la filiera"- dichiara il Ministro dopo la firma del decreto attuativo della legge n. 75 del 2026 (Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani).
Uno strumento anche per i controlli veterinari - L’incrocio tra dati produttivi, movimentazioni e consistenza degli allevamenti rappresenta un nuovo strumento per la tracciabilità e la verifica della filiera. La misura interessa anche i Medici Veterinari impegnati negli allevamenti bufalini, nella sicurezza alimentare e nei controlli ufficiali. Il Registro sarà integrato nel Sistema informativo agricolo nazionale e consentirà di acquisire e mettere in relazione i dati relativi alle movimentazioni lungo le diverse fasi della filiera. L’interoperabilità con la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica permetterà inoltre di confrontare la consistenza degli allevamenti con i quantitativi prodotti e dichiarati, rafforzando l’efficacia dei controlli. La piattaforma assicura infatti l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R.
Evidenza separata per latte estero e produzioni DOP - Gli operatori che utilizzano latte o derivati provenienti dall’estero dovranno dichiararne l’origine nel Registro. Il sistema manterrà inoltre distinti i flussi destinati alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP da quelli impiegati per le altre produzioni, per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.
Il contesto- Il Registro si inserisce nel nuovo quadro legislativo sulle misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina (articolo 13 della legge 75/2026) Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala dovranno inserire quotidianamente i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Il mancato adempimento degli obblighi di registrazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro.