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REG (UE) 2017/185

Fine della deroga per gli stabilimenti di macellazione

Fine della deroga per gli stabilimenti di macellazione
Dal 2021, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne di pollame e lagomorfi, macellati in azienda, devono rispettare la legislazione dell'UE in materia di igiene alimentare.


La Commissione Europea conferma: dal 31 dicembre 2020 non è più applicabile il regolamento (UE) 2017/185 che prevedeva (articolo 2) una deroga alle norme del regolamento (CE) n. 853/2004. La normativa in materia di igiene degli alimenti, in virtù di un regime transitorio durato sedici anni non si applicava alle filiere brevi, ovvero alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. La deroga consentiva ai produttori di rifornire i mercati locali direttamente con carni lavorate di pollame e lagomorfi da loro prodotte, dando loro il tempo di adeguarsi al Regolamento 853.

Ma dal 2021 il regime transitorio si è definitivamente chiuso: anche le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne di pollame e lagomorfi macellati in azienda devono rispettare la legislazione dell'UE in materia di igiene alimentare. A confermarlo è stata la Commissione Europea per voce della Commissaria alla Salute Stella Kyriakides e, più recentemente dal Commissario UE al Lavoro Nicolas Schmit, durante una discussione nell’Europarlamento.

 Interpretando le preoccupazioni delle filiere brevi, alcuni eurodeputati hanno infatti discusso con la Commissione di una possibile modifica d’urgenza al regolamento 853/2004 per consentire ai produttori di continuare a rifornire direttamente i mercati locali con carne lavorata di pollame e lagomorfi da loro stessi prodotta. Anche alcuni Stati membri avevano chiesto, già ad ottobre del 2020, una proroga della deroga, ma la Commissione aveva confermato l’applicazione delle norme d’igiene alimentare dal 1 gennaio 2021. “L'unico modo per consentire a determinati produttori di non ottemperare al regolamento (CE) n. 853/2004 consisterebbe in una modifica dello stesso, il che richiederebbe una procedura legislativa ordinaria”- ha scritto Kyriakides al Consiglio europeo dei ministri agricoli.

L’orientamento è stato confermato dal Commissario UE Schmit: “Dai contatti con gli Stati membri – ha riferito in plenaria- mostrano che solo un numero molto limitato è preoccupato per l'impatto dell'abolizione della misura transitoria per le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne. Gli Stati membri possono ovviamente utilizzare le possibilità previste dalla legislazione per adattare le norme nazionali ai requisiti dell'UE”.

Quanto ai poteri della Commissione, Schmit ha ricordato che nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno abrogato il potere conferito alla Commissione di stabilire misure transitorie, “il che significa che un nuovo regime transitorio non è più legalmente possibile”- ha concluso.

Cosa non cambia dal 1 gennaio 2021- "Gli agricoltori possono continuare a produrre e vendere questo tipo di carne fresca senza dover rispettare le norme igieniche dell'UE, a causa del loro rischio relativamente basso"- ha concluso il Commissario. "Tuttavia, la situazione è diversa per le preparazioni a base di carne come le salsicce crude e i prodotti a base di carne come i paté prodotti con questa carne fresca".