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NOTA DELLA DGSAF

Alimentazione animale: Cannabis sativa ammessa, CBD vietato

Alimentazione animale: Cannabis sativa ammessa, CBD vietato
Indicazioni sull'utilizzo consentito di Cannabis sativa come materia prima. Il cannabidiolo, nella UE, non è mai autorizzato.

Con una circolare inviata il 14 maggio alle Regioni, Pif, Uvac e Nas, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha fornito chiarimenti sull'uso di canapa (Cannabis sativa) e di cannabidiolo (CBD) nell'alimentazione animale. La circolare fa seguito all'evidenza che in Italia, anche on line, è possibile acquistare numerosi prodotti destinati all'alimentazione animale costituiti o contenenti fitocannabinoidi, in particolare il cannabidiolo (CBD).

Il cannabidiolo (CBD) non è autorizzato come additivo- Il Ministero della Salute ha chiarito che - diversamente della canapa (Cannabis sativa)- il cannabidiolo CBD (estratto dalla canapa e successivamente purificato e standardidazzato) "non è una materia prima per mangimi" . Inoltre, pur avendo le caratteristiche di un additivo, il CBD non è neppure autorizzato a livello europeo come additivo per mangimi ai sensi del Regolamento CE 1831/03, "pertanto la sua incorporazione nei mangimi è vietata".

La Direzione ministeriale ha quindi richiamato le ditte interessate e allertato le autorità competenti a vigilare e ad intervenire in caso di rinvenimento sul mercato nazionale di mangimi a base di CBD o che ne riportino in etichetta l'incorporazione. Interessata al riguardo anche la Commissione Europea, la DGSAF ha ricevuto conferma da Bruxelles che il cannabidiolo non può essere utilizzato come additivo nella materia prima nell'alimentazione animale e non può figurare nel Registro europeo degli additivi,pertanto eventuali voci notificate al Registro saranno rimosse.

La  Cannabis sativa è considerata materia prima- La canapa (Cannabis sativa) è una materia prima inserita nel Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (Reg UE 1017/2017) nelle sue forme: pannello, olio, farina e fibra di canapa. Anche la pianta intera e le sue parti, in stato fresco o trasformato (essicato, congelato, in polvere, ecc.) sono considerati conformi alla definizione di materie prime di mangimi data dal Regolamento CE 767/2009: "prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale".

Autorizzato e non autorizzato- Per chiarire la situazione, a beneficio degli operatori e delle autorità sollecitate ai controlli, la nota ministeriale puntualizza gli utilizzi consentiti e i divieti. E cioè: le materie prime a base di canapa sono ammesse nell'alimentazione animale se sono conformi alla definizione di "materia prima" data dal Regolamento 767 "e solo se derivano da varietà di Cannabis sativa L. con un contenuto massimo di tetraidrocannabinolo (THC) dello 0,2%".
Invece, il cannabidiolo (CBD) non è ammesso: il suo uso come additivo per mangimi è vietato e non può essere indicato nell'etichettatura dei mangimi.

La nota aggiunge che non sono ammessi claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive o curative di patologie (Reg. CE 767/09). Infine, la Direzione ministeriale conclude che è vietato attribuire a un mangime un particolare fine nutrizionale se il prodotto non soddisfa i requisiti della Direttiva 2008/38/CE.

pdfDGSAF_CANAPA_E_CBD_IN_ALIMENTAZIONE_ANIMALE_copy.pdf137.28 KB

Foto: Carl von Linné a cui è attibuita la classificazione della Cannabis sativa