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REG. 216/2014

Trichine nelle carni: controllI in linea con i rischi reali

Trichine nelle carni: controllI in linea con i rischi reali
Il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento su procedure e metodi di rilevazione della presenza di Trichine.

La Commissione Europea ha così disposto modifiche alle norme applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. Le modifiche sono contenute nel Regolamento 216/2014che entrerà in vigore dal 1 giugno 2014.

Per ragioni di coerenza con le norme internazionali e al fine di promuovere un sistema di controllo in linea con i reali rischi per la sanità pubblica, la Commissione Europea ha ritenuto  opportuno adeguare, razionalizzare e semplificare le misure volte a ridurre il rischio di presenza di Trichine, comprese le condizioni di importazione, nei macelli e le condizioni per la determinazione della qualifica sanitaria di paesi, regioni o aziende rispetto alla presenza di Trichine.

L'EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell'Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da Trichine. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile. Inoltre, in ambito internazionale l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata.

Il nuovo Regolamento dispone che gli operatori garantiscano che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009  dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011  e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Inoltre, il numero di casi (importati e autoctoni) di Trichine nell'uomo e i relativi dati epidemiologici vanno comunicati a norma della decisione 2000/96/CE della Commissione relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE.