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PIEMONTE

Animali esotici, sì ma con il permesso ASL

Animali esotici, sì ma con il permesso ASL
La Giunta del Piemonte ha varato il regolamento attuativo della Legge Regionale 6/2010.

Il Regolamento regionale: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici" (Decreto 28 novembre 2012, n. 11) è pubblicato sul Bollettino del 6 dicembre scorso.

Autorizzazione al possesso- Il provvedimento disciplina la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici e stabilisce (all'articolo 3) che - per la detenzione, cioè il possesso a fini diversi da riproduzione, allevamento e/o commercio- "i soggetti interessati presentano domanda al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio che la inoltra al comune in cui intendono detenere le specie interessate per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione". Stessa autorizzazione viene richiesta per l'allevamento a fini non commerciali di 'animali esotici'. Per le verifiche ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla detenzione, ASL utilizzano il verbale di sopralluogo disposto con apposito provvedimento della struttura regionale competente.

Definizione- Per "animali esotici", il regolamento regionale intende mammiferi, uccelli e rettili e – a scanso di equivoci- saranno indicati "in apposito elenco" dalla Commissione regionale e poi pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte. Al riguardo il Regolamento dà il seguente indirizzo:
- mammiferi: tutte le specie;
- uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
- rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97.

Allevamento e commercio - Il provvedimento disciplina anche le attività di allevamento di animali esotici, ovvero la riproduzione "continuativa" nel tempo sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo; è considerata attività di commercio di animali esotici "ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati". Commercianti e allevatori dovranno seguire corsi di formazione organizzati dalla Commissione regionale avvalendosi anche del Centro di referenza regionale animali esotici. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicati agli interessati tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Linee guida
- Le modalità relative alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici sono stabilite nelle linee guida riportate nell'allegato A del regolamento. L'allegato B contiene le Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti.

Accertamenti istruttori e vigilanza - La Commissione regionale può disporre ulteriori accertamenti istruttori sui procedimenti amministrativi inerenti la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici e per questo può avvalersi del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza veterinaria (NORV). Il NORV può essere supportato da esperti individuati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze ed in collaborazione con l'ASL competente. Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla corretta registrazione delle specie esotiche presso titolari di esercizi di vendita (commercianti ed allevatori per il commercio) i Servizi veterinari delle ASL provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico.

Il Regolamento è stato emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali).