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TAR LOMBARDIA

TAR: no alla sospensione se non c'è rischio di contagio

TAR: no alla sospensione se non c'è rischio di contagio
Per il TAR Lombardia non andava sospeso il medico non vaccinato che esercitava solo on line. Misure sproporzionata, ma ATS e Ordine non devono risarcire i danni.

Arrivano a sentenza svariati ricorsi contro l'obbligo vaccinale anti SARS Cov-2 introdotto il 1 aprile 2021 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. L'ultima pronuncia è del TAR della Lombardia e mostra un nuovo aspetto dei contenziosi: il giudice amministrativo ha dato ragione a un medico che - pur non essendo vaccinato- esercitava soltanto on line e dunque non si sarebbe dovuta applicare la sospensione totale dall'esercizio professionale.

Per il Tribunale la sospensione si applica alle attività che implicano contatti interpersonali e quindi un rischio di contagio, rischio che non si manifesta se il sanitario svolge l'attività da remoto, in video o al telefono.  "Nell'ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l'attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici". Il fine della norma- osserva il Tribunale -è precauzionale e rivolto alla tutela della salute collettiva.

Un divieto assoluto di esercizio andrebbe anche in contrasto con il quadro giuridico europeo, risultando eccessivo nei confronti del sanitario- impossibilitato alla professione- e dell'utenza, privata di prestazioni mediche. Troppo secondo il TAR che tuttavia boccia numerose contestazioni ( 8 su 10) del medico ricorrente, in particolare tutte quelle contro la validità dell'immunizzazione: "La libertà di scienza non si spinge sino a tutelare il rispetto di una personale opinione scientifica" nemmeno se si tratta di un esercente una professione sanitaria "portatore di appropriate conoscenze scientifiche"- si legge in sentenza.

Il professionista sospeso chiedeva alla ATS e all'Ordine professionale il risarcimento dei danni subiti in seguito all'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e alla conseguente sospensione disposta dall'Ordine.  Niente da fare. Per il Giudice "non è ravvisabile il requisito della colpa in capo alla ATS o all'Ordine professionale, tenuto conto della complessità del quadro normativo e della mancanza di indirizzi giurisprudenziali consolidati sul punto, il che non consente di individuare specifici profili di negligenza o di imperizia nell'esercizio dell'attività amministrativa in contestazione".

Quanto all'Ordine professionale, l'annotazione sull'albo soddisfa il diritto dell'utenza ad essere informati della posizione vaccinale del medico, un diritto "corollario del diritto della sicurezza delle cure". La funzione notiziale della temporanea inidoneità del sanitario a svolgere le prestazioni "ben può essere garantita mediante specifiche e adeguate forme di pubblicità, la cui individuazione rientra nella competenza degli Ordini professionali".
Va demandata "all'autonomia e all'autogoverno dei singoli Ordini professionali -ai quali è riservato in via esclusiva il compito di tenere aggiornato l'albo degli iscritti-  sia la predisposizione delle modalità di annotazione dell'atto di accertamento sia l'esercizio della fondamentale funzione di vigilanza sul rispetto della misura interdittiva di natura preventiva".

I motivi accolti dal TAR bastano ad annullare l'atto di accertamento della ATS benchè soltanto "nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni anche a quelle attivitè che per la loro natura o per la modalità di svolgimento non implicano contatti  interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da SARS CoV-2".

"Resta fermo - è la conclusione- che l'esercizio della professione al di fuori degli stretti limiti sopra evidenziati è idoneo a integrare un comportamento illecito, rilevante a tutti gli effetti di legge".