• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30955
TRIBUNALE DI ROMA

Professioni, vuoto normativo sulla concorrenza sleale

Professioni, vuoto normativo sulla concorrenza sleale
Non è solo una sentenza quella pronunciata dal Tribunale di Roma, ma una vera e propria dichiarazione di vuoto legislativo.
Nel negare il risarcimento al medico libero professionista, vittima di azioni di concorrenza sleale, il Tribunale di Roma ha dichiarato "l'inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti" (sentenza 22997/12).

Il caso all'origine del contenzioso è un classico nei rapporti fra liberi professionisti, che attiene ai comportamenti sleali del professionista uscente, proprietario e titolare dello studio poi affittato a due colleghi subentranti. Il medico uscente aveva inizialmente chiesto di poter mantenere rapporti con la ex clientela, circa 700 pazienti, anche dopo il passaggio di consegne dello studio, rivendicando anche la continuità d'uso dei ricettari e degli stessi locali già ceduti. Poi, a richiesta non accordata dai nuovi titolari (che avevano collaborato durante l'ultimo anno di attività con il professionista uscente, proprio in vista del vantaggio di esercitare in uno studio avviato da anni) sono seguite azioni "ostruzionistiche" da parte del professionista uscente, concretizzatesi in comportamenti di ingerenza e disturbo per distrarre la clientela verso altri studi professionali, tradendo anche l'impegno a non adibire ad analoga attività medica uno studio adiacente.

Confrontata la legislazione europea sulla concorrenza con quella nazionale, il Tribunale di Roma ha sentenziato che "la disciplina nazionale della concorrenza non è assibilabile alla disciplina comunitaria della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, anche se nella nozione di "servizio" rientrano le attività delle libere professioni. I Giudici si sono rifatti ad una sentenza del Cassazione del 2005, secondo la quale "pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant'altro, assimilabili ad una azienda",  l'intento del legislatore,
"va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità "tout court" del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti".

I Giudici di Roma ritengono che una interpretazione estensiva del concetto di impresa e di imprenditore adottato in sede comunitaria "non sia pertinente".
In conclusione, per il Tribunale di Roma i liberi professionisti non possono invocare – in materia di concorrenza sleale- l'articolo 2598 del Codice Civile.
-------------------------

Articolo 2598 Codice Civile - Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.