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Liberalizzazioni

Tariffe, incertezza nei Tribunali sulla liquidazione

Tariffe, incertezza nei Tribunali sulla liquidazione
Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Ma per ora il decreto non c'è. E allora un Tribunale ha sospeso il giudizio e rinviato le parti. Il Dl 1/2012 è retroattivo? L'associazione nazionale forense chiede al Ministro della Giustizia di fare presto.

L'abrogazione delle tariffe lascia margini di  incertezza nelle liquidazioni giudiziali. «Per me il decreto non è retroattivo, tuttavia la questione esiste». Il presidente del Tribunale di Cosenza, Renato Greco, ha rinviato le parti in lite (il creditore non ha effettuato alcun intervento per ottenere il pagamento delle spese della procedura risultata infruttuosa) in mancanza delle tariffe ministeriali.

Lo riferisce cassazione.net. Nelle materie processuali, d'altronde, bisogna applicare le leggi vigenti e il decreto-liberalizzazioni è regolarmente entrato in vigore il 24 gennaio scorso: «È il principio tempus regit actum», sintetizza il giudice estensore del provvedimento.

Una circostanza che si presta a rimettere in campo le ragioni dei sostenitori dei parametri tariffari, in sede di conversione in legge del DL 1/2012. Intanto l'associazione forense ha chiesto al Ministro della Giustizia di accelerare sull'emanazione del decreto per sbloccare le liquidazioni giudiziali.

Disposizioni sulle professioni regolamentate (Articolo 9, DL 1/2012)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
(...)
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.