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Cassazione

ECM e carriera nel SSN, quali obblighi per le ASL?

ECM e carriera nel SSN, quali obblighi per le ASL?
Progressione di carriera ostacolata dalla ASL che non organizza corsi ECM? Non sussiste a carico delle ASL l'obbligo di predisporre corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici. Né, correlativamente, un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività. Censurabile solo l'impedimento ingiustificato alla frequenza di eventi ECM. Non scontata la qualifica di provider per le ASL. Sentenza della Cassazione.

I sanitari del SSN sono obbligati alla formazione continua, ma cosa succede se la ASL non organizza corsi? La Cassazione ha risposto che gli operatori medici non hanno il diritto di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione ed organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale. La condotta della ASL è censurabile solo "ove la stessa abbia, ingiustificatamente, impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua".

Il contenzioso era nato presso la Asl di Asti, dove un medico lamentava di non aver conseguito alcuna progressione in carriera a causa dell'assenza di corsi di aggiornamento, una carenza che l'aveva penalizzato nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica superiore.

Ma per la Cassazione, in materia di educazione continua in medicina, non c'è stata carenza: "Il comportamento della Asl potrebbe essere legittimamente censurato non gia' in quanto l'Azienda abbia omesso di predisporre la formazione, bensi' solo ove abbia, senza giustificato motivo, impedito al proprio medico di aggiornarsi e, in concreto, di partecipare alle iniziative di formazione continua".
Gli artt. 16 e 16-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, "non attribuiscono alle ASL alcuna autonoma titolarità", limitandosi queste a partecipare "alla realizzazione del programma di educazione continua in medicina (ECM)", senza prevedere a carico di ogni singola ASL l'obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici".

Le ASL costituiscono uno "strumento attraverso il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione" di un piu' articolato percorso procedimentale che coinvolge diverso titolo, una pluralita' di enti e organismi".

Anche la veste di provider non va data per scontata. I giudici osservano infatti che le ASL, "analogamente ai possibili organizzatori e produttori di formazione ECM (quali ad es., Universita', IRCCS, Ordini), devono essere accreditate e l'accreditamento puo' essere revocato, in via temporanea o definitiva nel caso di mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall'ente accreditante (Commissione, Regioni, Province). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 20 ottobre 2011, n. 21817).

 

pdfLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf