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IN RICETTA NON SOLO IL PRINCIPIO ATTIVO

IN RICETTA NON SOLO IL PRINCIPIO ATTIVO
Generici in ricetta con il nome commerciale. Palazzo Spada ha accolto il ricorso di un'azienda farmaceutica contro un regolamento regionale che pretendeva la sola indicazione del principio attivo. Il Consiglio di Stato ha affermato che anche in caso di generici, la scelta del prodotto spetta al medico prescrittore.

 

"Il medico non può essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il principio attivo e non può essere rimessa al farmacista la scelta del farmaco da somministrare, non avendo quest'ultimo né la competenza tecnica né la conoscenza del quadro clinico dell'assistito". Il Consiglio di Stato è intervenuto a difesa dell'autonomia prescrittiva del medico (quinta sezione, decisione 57/2011).

I Giudici hanno accolto il ricorso di una casa farmaceutica contro un regolamento della Regione Puglia che per la prescrizione di medicinali a carico del SSN prevedeva il divieto di usare il nome commerciale del prodotto. Inoltre, il divieto di indicare il nome commerciale del prodotto si traduce nell'impossibilità per l'azienda farmaceutica di svolgere l'attività di informazione scientifica sui medicinali che commercializza.

Per il Consiglio di Stato, l'attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ma soprattutto che "nella prescrizione di farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico secondo la propria discrezionalità. Il regolamento pugliese è illegittimo: non si puà limitare il potere prescrittivo né imporre la sola indicazione del principio attivo.

La questione non rileva nemmeno ai fini del risparmio di spesa del SSN, in virtù del "rispetto e garanzia della libertà di prescrizione del medico quale libertà che si estrinseca proprio nell'individuazione del farmaco sulla base del nome commerciale del prodotto". Del resto, "non è dimostrato che dall'obbligo di prescrivere il solo principio attivo possa derivare un risparmio di spesa per il SSN", perché per i farmaci equivalenti il Sistema Sanitario Nazionale rimborsa solo e comunque una quota fissa.