L'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale a cui sono riconosciuti i benefici premiali. Vantaggi massimi solo con punteggio ISA pari a 9.
Con il provvedimento n. 123160 del 22 aprile, le Entrate hanno individuato il grado di affidabilità e conseguentemente le strategie di controllo e di accertamento.
Si è fiscalmente affidabili con un punteggio ISA pari a 6. Tuttavia, il Fisco incentiva il miglioramento progressivo della soglia di affidabilità premiando i contribuenti che si attestano su un livello più alto, a partire da un punteggio pari a 8.
I livelli di affidabilità premiati- Il provvedimento individua i punteggi di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici. Vengono inoltre chiarite le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d’imposta 2025. I vantaggi massimi spettano solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9. Tuttavia, molti benefici - tra cui la riduzione degli accertamenti- vanno anche a chi si colloca tra 8 e 9.
Inoltre, l'Agenzia tiene conto della media semplice dei punteggi ISA di due periodi d’imposta consecutivi: l'Agenzia, infatti, premia la continuità dell’affidabilità fiscale.
L’impostazione “premiale” dell’impianto normativo tende a favorire i comportamenti corretti e stabili piuttosto che risultati isolati legati a una sola annualità.
I benefici premiali- Sono quelli previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In particolare:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti (importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive)
- l’esonero del visto di conformità per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto (importo non superiore a 70.000 euro annui)
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative - l
’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici - la decadenza con almeno un anno di anticipo dei termini per l’attività di accertamento; questo beneficio applicabile al lavoro autonomo è applicabile con graduazione in funzione del livello di affidabilità fiscale
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo; la condizione è che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il regime premiale non è automatico- Il provvedimento richiede che per il reddito da lavoro autonomo sia applicato l'Indice ISA raggiungendo autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l’affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.
Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali
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