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AGENZIA DELLE ENTRATE

Mangimi zootecnici: quando è applicabile l'IVA al 4%

Mangimi zootecnici: quando è applicabile l'IVA al 4%
Si può applicare l'IVA al 4% ad una farina utilizzata come mangime per gli animali che sia ottenuta dalla macinazione di piselli secchi ad alto contenuto proteico"?

L'Agenzia delle Entrate ha fatto propria l'interpretazione del Decreto IVA data da un'azienda produttrice di un mangime destinato all'alimentazione per via orale di suini e bovini: al mangime in questione è applicabile l'aliquota del 4%. L'Agenzia, accogliendo la tesi della destinazione a mangime, si è limitata a correggere  la collocazione merceologica nella tabella IVA.

La società interpellante aveva spiegato che il prodotto è costituito esclusivamente da farina di legumi potendo rientrare nella categoria (appunto ad aliquota ridotta) descritta dal Decreto IVA come «mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali (n. 20- della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA).
A supporto della propria interpretazione, l'azienda produttrice ha richiamato anche la definizione normativa di "mangime" (o alimenti per animali) inteso come  qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali". La definizione è contenuta nel Regolamento CE n. 178/2002 ed è stata recepita anche dal Ministero della Salute in una nota del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria (prot. 2866 del 4 agosto 2006).

Inoltre- in considerazione della destinazione d'uso, ovvero mangime per animali-  l'istante ha fatto anche valere l'ascrivibilità del suo mangime alla categoria dei "residui e cascami delle industrie alimentari". Il prodotto in questione non ha perso le caratteristiche essenziali della materia di origine potendo rientrare nella classificazione delle "Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o dialtre lavorazioni dei cereali o dei legumi". E' stata questa la tesi che ha convinto l'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti risposto che "che tale descrizione corrisponde al n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA  con la conseguenza che alle relative cessioni si rende applicabile l'aliquota del 4 per cento".

Foto: Fisco Oggi

La risposta dell'Agenzia delle Entrate