La maggioranza nelle società tra professionisti dipende da due requisiti non cumulativi: la maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti o di partecipazione al capitale sociale.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025- in vigore dal 3 gennaio scorso- "supera finalmente i dubbi interpretativi ingenerati dalla precedente formulazione della norma, che l'interrogante ha evidenziato nel testo dell'atto di sindacato ispettivo". L'ha chiarito la Sottosegretaria Isabella Rauti, rispondendo a una interrogazione sulle società tra professionisti dell'On MaurizioCasasco (Fdi).
Gli ordini professionali avevano nel tempo reso interpretazioni divergenti in relazione ai requisiti di partecipazione per assumere la qualifica di società tra professionisti: alcuni avevano erroneamente sostenuto che i due requisiti dovessero ricorrere cumulativamente; mentre altri hanno sempre correttamente sostenuto che i due requisiti siano alternativi. La seconda lettura della normativa è stata consolidata nella legge annuale per la concorrenza, anche ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'albo delle Stp tenuto dagli ordini professionali di categoria.
"Il cumulo dei requisiti partecipativi ha determinato ingiustificate limitazioni della concorrenza"- ha spiegato Rauti- avendo ostacolato la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze". L'interrogante On Casasco- ha ricordato che la stessa Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), prima della Legge annuale per la concorrenza 2025 aveva considerato "legittimo "il diniego all'iscrizione all'albo speciale di una Stp a responsabilità limitata rispettosa della condizione dei due terzi per «quote» ma non «per teste».
La modifica di legge, proposta dal Ministro delle Imprese e concordata con il Ministero della Giustizia, va a sanare un vulnus concorrenziale.