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FISCO, NUOVI CHIARIMENTI SULL’AUMENTO DELL’IVA

FISCO, NUOVI CHIARIMENTI SULL’AUMENTO DELL’IVA
Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'aumento dell'aliquota ordinaria, dal 20 al 21 per cento, applicata alle operazioni "per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 settembre". Chiarimenti anche sulla correzioni degli errori.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità operative della nuova aliquota IVA, applicata alle operazioni "per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 settembre". La nuova circolare integra e dettaglia le prime disposizioni diffuse all'indomani dell'entrata in vigore dell'aliquota al 21%.


Acconti e anticipi - Nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell'imposta sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, "è previsto che l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento". Pertanto, gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l'aliquota del 20 per cento, "non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21 per cento sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data". Analogamente, se entro il 16 settembre, è stata emessa una fattura anticipata, "tale fattura resta soggetta all'aliquota del 20 per cento anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata".


Esigibilità differita - L'imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Tuttavia, il Decreto IVA prevede il differimento della esigibilità dell'imposta - cioè il momento in cui l'erario può richiedere il pagamento del tributo - all'atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo.
Due le situazioni prospettate nella circolare: le operazioni con lo Stato ed enti pubblici e l'applicazione dell'IVA di cassa. La regola sull'esigibilità differita comporta che, in caso di modifiche dell'aliquota IVA, la misura dell'imposta si determina sulla base della sola effettuazione dell'operazione (che coincide con l'emissione della fattura, se la stessa precede la consegna del bene). In virtù delle considerazioni sopra rappresentate, l'Agenzia delle Entrate si ritiene "sufficiente, anche in relazione alle operazioni dallo stesso disciplinate, la emissione della fattura entro il 16 settembre per consentire l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento anziché di quella del 21 per cento".


Correzione degli errori - Con il comunicato stampa del 16 settembre, l'Agenzia delle Entrate precisava che si potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento senza che ciò comporti alcuna sanzione "se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile". Nell'ottica di assicurare all'erario le maggiori entrate, collegate all'aumento dell'aliquota IVA, previste per l'anno 2011, ora l'Agenzia delle Entrate dettaglia i tempi di regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquotaa seconda delle cadenze delle liquidazioni periodiche (mensile o trimestrale). A sua volta, il cessionario o il committente " è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota". Nell'ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa può effettuare la regolarizzazione, entro il termine del 30 aprile.

Allegati
pdf CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA IVA.pdf