La Commissione Europea ha aggiornato le norme per l’uso di alcuni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo delle malattie elencate.
Con il nuovo
regolamento delegato (UE) 2026/1073, la Commissione inteviene sulle regole per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A, fissate dal
regolamento delegato (UE) 2023/361. L'esperienza sul campo ha fornito elementi per aggiornare e chiarire la normativa. Anche le evidenze e i dati scientifici raccolti hanno arricchito le conoscenze, permettendo alla Commissione di perfezionare le disposizioni vigenti. I chiarimenti intevengono anche sulle restrizioni e sui divieti effettivamente applicabili agli animali e ai prodotti, in fase di vaccinazione.
Dal «periodo di recupero» al “periodo di attesa”- La Commissione Europea elimina la definizione di "periodo di recupero" e la sostitituisce con "periodo di attesa". Per le malattie di categoria A, la Commissione ritiene infatti che- dopo il completamento della vaccinazione profilattica d’urgenza- si debba consentire agli Stati membri di dimostrare l’assenza di infezione
prima che le restrizioni ai movimenti degli animali e dei loro prodotti vengano revocate. La Commissione individua quindi una strategia di uscita dalla malattia consistente in "una specifica sorveglianza clinica e di laboratorio rafforzata" durante un "periodo di attesa" predefinito per ciascuna malattia di categoria A specifica.
Definizione di «periodo di attesa». - In base al nuovo regolamento, dovrà intendersi "il periodo di tempo necessario per dimostrare l’assenza della malattia di categoria A dopo l’esecuzione della vaccinazione profilattica d’urgenza contro la malattia in questione in una zona di vaccinazione". Si tratta di una "modifica concettuale", afferma la Commissione, che comporta la riscrittura degli allegati specifici per malattia del regolamento delegato (UE) 2023/361.
Medicinali veterinari vietati e consentiti- L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/361 elenca i medicinali veterinari vietati per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e B. La Commissione integra questo articolo per esplicitare chiaramente che, per alcune malattie, sono invece consentiti alcuni tipi di medicinali veterinari, a determinate condizioni di impiego.
Vaccinazione d’urgenza e di vaccinazione preventiva- I piani di vaccinazione applicati sul campo dimostrano che la vaccinazione profilattica d’urgenza può essere applicata quando si manifestano focolai di una malattia elencata in zone in cui è già attuata la vaccinazione preventiva. Con il nuoovo regolamento la Commissione chiarisce l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza, introducendo un testo esplicativo per spiegare che
il piano di vaccinazione preventiva può continuare a essere attuato in una zona soggetta a restrizioni, a meno che l’autorità competente non decida di applicare la vaccinazione d’urgenza.
Disposizioni specifiche per alcune malattie- Nel caso della
peste suina africana - sebbene attualmente non sia disponibile un vaccino efficace e sicuro- la Commissione tiene conto delle relazioni dell’EFSA e dei dati sui vaccini inclusi nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH; con il nuovo regolamento, si aggiungono quindi nuovi allegati per descrivere le condizioni per l’uso dei vaccini, una volta disponibili, nei suini domestici e nei suini selvatici. Quanto alla
influenza aviaria ad alta patogenicità, la Commissione modifica le condizioni specifiche per le restrizioni, le deroghe e la sorveglianza, in particolare quando viene applicata la vaccinazione preventiva. L'aggiornamento trae spunto dalla recente esperienza nell’attuazione sul campo della vaccinazione del pollame e dal parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Le variazioni relative alla
dermatite nodulare contagiosa riguardano le condizioni relative alle zone di vaccinazione e le restrizioni e il periodo di attesa corrispondenti prima della loro revoca.
Per quanto riguarda l'
afta epizootica, dai recenti focolai sono emerse informazioni relative alle difficoltà nell’utilizzo della vaccinazione profilattica, con la conseguente necessità di chiarire che tutti gli animali delle specie elencate sono soggetti al divieto, alle modalità di attuazione della sorveglianza e alle condizioni in base alle quali potevano essere concesse deroghe al divieto. Per il
vaiolo degli ovini e dei caprini, le motivazioni scientifiche alla base della modifica del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH hanno fornito dati sufficienti per stabilire condizioni specifiche in un nuovo allegato. Infine, per la
peste suina classica la Commissione ritiene
opportuno utilizzare i dati scientifici aggiornati disponibili al fine di aggiornare le condizioni di vaccinazione dei suini domestici di cui all’allegato XII e stabilire condizioni specifiche per la vaccinazione dei suini selvatici in un nuovo allegato.
Regolamento delegato (UE) 2026/1073