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BIOTECNOLOGIE

Proprietà intellettuale: non si applica alla riproduzione bovina

Proprietà intellettuale: non si applica alla riproduzione bovina
Nessun diritto di brevetto nè di proprietà intellettuale. La riproduzione in allevamento bovino non ricade nelle tutele giuridiche previste dalla Direttiva Biotecnologie.
Su richiesta dell'eurodeputato irlandese Ciaran Mullooly la Commissione Europea ha chiarito cosa prevede la legislazione dell'Unione in fatto di proprietà intellettuale in relazione ai programmi di allevamento nel settore bovino. In particolare, la domanda era se i diritti di proprietà intellettuale siano applicabili ai capi nati da specifici esemplari riproduttori.

La risposta della Commissione è negativa: la circostanza non rientra nella tutela giuridica assicurata alle invenzioni biotecnologiche e disciplinata dalla Direttiva 98/44/CE ("Direttiva Biotecnologie"). Secondo la Direttiva, il materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto mediante procedimenti tecnici può essere brevettabile solo se soddisfa anche i requisiti generali di brevettabilità:  novità, inventiva e applicabilità su scala industriale.

In campo animale, la Direttiva esclude dalla brevettabilità i procedimenti "essenzialmente biologici" cioè naturali quali sono l'incrocio o la selezione genetica. Di conseguenza, gli animali e la loro progenie derivanti da metodi di selezione convenzionali, senza l'applicazione di un procedimento tecnico, non sono "un'invenzione" brevettabile.

Sono invenzioni biotecnologiche brevettabili relative agli animali- ad esempio-  le modifiche del genoma animale volte a contrastare malattie ereditarie o a consentire agli animali di sopravvivere ai cambiamenti ambientali. Laddove un'invenzione brevettata (ad esempio un gene modificato) venga incorporata in un animale, la protezione si estende a qualsiasi materiale in cui l'informazione genetica brevettata sia contenuta e continui a svolgere la sua funzione. Questo principio si applica anche alla prole di tali animali, a condizione che porti in sè l'invenzione biotecnologica del genitore.