La nuova Legge annuale per la concorrenza- in vigore da quest'anno- ha chiarito come si determina la maggioranza dei professionisti nelle STP.
Il criterio è: "in alternativa". Superando le difformità interpretative degli ultimi 15 anni, la Legge 18 dicembre 2025 (Legge annuale per la concorrenza 2025) ha chiarito che i requisiti per la determinazione della maggioranza non sono cumulativi, ma si applicano "in alternativa".
Dal 3 gennaio di quest'anno, vale la regola che "nelle Società tra Professionisti. il numero dei soci professionisti - oppure in alternativa la partecipazione al capitale sociale dei professionisti - deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto". A chiarirlo è l'articolo 23 della vigente Legge annuale per la concorrenza. Il criterio dell'alternatività non è derogabile: lo stesso articolo 23 aggiunge infatti che sulla determinazione dei due terzi non possono influire eventuali patti sociali o parasociali che derogassero alla regola.
Il venir meno della condizione- cioè del criterio di maggioranza professionale per numero o per capitale- " costituisce causa di scioglimento della società". In tal caso, subentra l'Ordine professionale al quale è iscritta la società, che procede alla cancellazione della stessa dall'albo. Unica possibilità di salvezza della Stp è la possibilità di ripristino della regola di maggioranza nel termine "perentorio" di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.