L’accordo con le autorità sanitarie francesi è stato aggiornato. Dal Ministero della Salute le nuove condizioni per l’introduzione in Italia dei capi sensibili dalla Francia.
Data la nuova situazione epidemiologica e la copertura vaccinale raggiunta in Francia, le autorità italiane e francesi hanno aggiornato le condizioni sanitarie applicabili
agli scambi di bovini destinati all'Italia e provenienti dalle zone di vaccinazione per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese.
Tenuto conto anche del parere del Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (Cesme) la Direzione Generale della Sanità Animale ha informato i Servizi Veterinari del nuovo accordo, aggiornato conformemente alle disposizioni del
Regolamento delegato (UE) 2023/36.
Le nuove condizioni- I movimenti verso l’Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni, provenienti dalle zone di
vaccinazione per LSD della Francia, possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui:
-all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.1, lettera c) (per bovini da zone di vaccinazione I)
-all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a) (per bovini da zone di vaccinazione II), ivi inclusi visita clinica favorevole e trattamento insetticida ed insetto-repellente.
Non è più necessaria l’esecuzione del test Real Time PCR.
Sui certificati TRACES devono essere riportati la data e l’esito dell'esame clinico e la data del trattamento con insetticidi e insetto-repellenti.
I mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione dei bovini devono soddisfare i requisiti di cui all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.7 del Regolamento (UE) 2023/361.
Arrivo in Italia: blocco, osservazione e visita clinica- Una volta introdotti nel territorio nazionale, i capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi:
- è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
- i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante questo periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
- nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.
In vigore fino a nuovo accordo - Le nuove condizioni sono già in vigore da lunedì 23 febbraio 2026 e restano valide sino alla eventuale revisione dell’accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo o di eventuali modifiche della normativa vigente.
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