Sul sito del Masaf sono pubblicate le Faq che chiariscono la certificazione biologica in relazione al Sistema SQNBA. Deroghe e tempistiche. Per “possesso della certificazione biologica ufficialmente valida” si deve intendere la certificazione di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE) UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tale certificazione è "ottenuta dopo la visita dell’organismo di certificazione e l’ammissione dell’operatore nel sistema di controllo del biologico". Il chiarimento è pubblicato sul sito del Masaf nella sezione dedicata alle FAQ sul Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA).
Deroga prevista per gli allevamenti biologici- Nell’ambito dell’Eco-schema 1 livello 2 la deroga si intende "valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l’allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848 del 2018. Si richiama la FAQ n. 28 del documento Domande e Risposte Eco-Schema 1.
Tempistiche- Alla domanda su quando debba essere posseduta la certificazione prevista dall'articolo 35 (Certificato) del Reg. (UE) 2018/848, il blocco di Faq aggiornate alla data del 26 settembre risponde: "Al momento della presentazione della domanda di aiuto PAC". Il Certificato attesta che l’attività è conforme al regolamento europeo sul biologico.