Dai pre requisiti al semaforo verde. Dalla domanda di adesione ai pagamenti. Dalle deroghe alle scadenze. Agea ha riepilogato le condizioni per l'Eco-schema 1- Livello 2 (SQNBA).
L’Eco-schema 1 Livello 2 del Piano Nazionale Strategico per la PAC prevede che l’allevatore aderisca- su base volontaria- al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), con il pascolamento nel rispetto degli impegni previsti dal relativo
disciplinare con il ricorso al pascolo. Con propria circolare,
Stefano Carfi, Direttore dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha precisato le condizioni per il pagamento riferito a questi impegni, riepilogato i termini di adesione e richiamato le deroghe. La circolare è successiva alle più recenti determinazioni del Masaf e all'emanazione dei piani di controllo.
Prerequisiti per l’accesso a SQNBA- Per poter accedere al sistema di certificazione SQNBA, l’azienda deve rispettare i alcuni prerequisiti iniziali.
In particolare, per la specie suina:• assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
• soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile;
• soddisfacimento dei requisiti legislativi nell’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti;
mentre per la specie bovina:• requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale,
farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibili;
• requisiti legislativi relativamente all’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
Nel portale Classyfarm è previsto un apposito cruscotto per l’Eco-schema 1 Livello 2 consultabile dall’agricoltore e dall’Organismo Pagatore competente in cui è visibile un
semaforo con i dati relativi al rispetto dei prerequisiti.
L’indicatore del semaforo verde - Indica il soddisfacimento dei prerequisiti d’accesso e permette al richiedente di procedere con l’iter di certificazione; viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell’iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
Per il requisito relativo al consumo del medicinale veterinario, l’Organismo di Certificazione deve verificare su ClassyFarm che l’allevamento rientri nelle soglie (DDD) previste dal disciplinare.
Piano di rientro- Nel caso in cui le condizioni del DDD non sono rispettate deve essere predisposto dal veterinario aziendale un piano di rientro del valore delle DDD nei limiti previsti dallo stesso piano dei controlli. Il piano di rientro si conclude al termine del periodo di osservazione dell’anno di adesione al disciplinare SQNBA. L’iter di certificazione può proseguire solo se rimangono aperte delle non conformità lievi secondo la classificazione indicata nel piano dei controlli, mentre le non conformità gravi devono essere tutte risolte al fine della conclusione dell’iter di certificazione. Successivamente all’iscrizione nell’elenco degli allevamenti controllati, l’agricoltore inserito nel SQNBA è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dallo specifico disciplinare e dal Piano dei Controlli (P.d.C.).
Domanda di pagamento e domanda di adesione- Gli allevatori che intendono ottenere il pagamento dell’Eco-schema 1 Livello 2, "devono richiedere l’aiuto mediante l’apposizione di un “flag” nella specifica sezione della Domanda Unificata". Agea ha puntualizzato che "tale richiesta effettuata nella Domanda Unificata NON costituisce l’adesione all’Organismo di Certificazione, ma rappresenta semplicemente la richiesta di pagamento dell’aiuto in questione". Infatti,
gli allevatori che vogliono aderire al SQNBA ai fini del premio previsto dall’Eco-schema 1 Livello 2, devono iscriversi presentando una domanda di adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all’Organismo di Certificazione prescelto, tra quelli accreditati all’Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
Termine di adesione all'OdC- Per il 2025 gli agricoltori devono presentare la richiesta di adesione all’Organismo di Certificazione prescelto entro e non oltre il termine del 11 agosto 2025. Per le campagne 2026 e seguenti la richiesta di adesione all’Odc deve essere presentata entro il termine ultimo – anche tardivo - di presentazione della domanda unificata dell’anno di
campagna.
Pascolamento "condizionante"- Tra le condizioni di accesso all’Eco-schema 1, livello 2 è prevista la verifica dell’attività di pascolamento. I controlli devono essere effettuati, nel primo anno di adesione, sul 100% degli aderenti al SQNBA e la certificazione dell’adempimento di tale obbligo è condizionante il pagamento del premio dell’Eco schema 1, livello 2.
Deroghe allevamenti biologici e di piccole dimensioni- L’adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.
Inoltre, è prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni sopracitati, per i quali è prevista la deroga, possono accedere al Livello 2 dell’eco-schema, non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento.
Periodo di osservazione “riduzione dell’antimicrobico resistenza” - ECO 1 Livello 1 - L’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:
1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo
2. hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.
Il periodo di osservazione per l’anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio.
Tolleranze- Per il
2025 è ammesso un periodo di tolleranza di 20 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al
periodo di inizio e di fine osservazione. Dall’anno di domanda
2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni.
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