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Ordini, permessi non retribuiti per gli incarichi "elettivi"

Ordini, permessi non retribuiti per gli incarichi "elettivi"
Il Ministero della Salute ha chiarito la nozione di “vertici elettivi” in relazione alla possibilità di usufruire di permessi non retribuiti: tutti, escluso il Presidente dei Revisori.
I “vertici elettivi" degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali -qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale- possono usufruire di permessi non retribuiti, di durata non superiore a otto ore lavorative mensili, per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

Questa possibilità, introdotta dalla recente Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro) ha sollecitato l'esigenza di un chiarimento sulla nozione di "vertici elettivi", che la  Direzione Generale delle Professioni Sanitarie ha fornito attenendosi al tenore letterale della norma. Il chiarimento è stato veicolato dalla FNOVI a tutti gli Ordini provinciali. 

A chi si rivolge la Legge 203/2024- Per "vertici elettivi" - chiarisce Il Direttore Generale Mariella Mainolfi-   devono ritenersi inclusi tutti i componenti degli Organi collegiali che, con riguardo alla professione sanitaria del medico veterinario sono:
- i membri del Consiglio Direttivo degli Ordini provinciali
- del Comitato Centrale della Federazione
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti (provinciale e nazionale)

Eccezione
- Non rientra tra coloro che possono avvalersi del permesso non retribuito il Presidente del Collegio dei revisori, "in quanto trattasi di incarico non elettivo".

Su richiesta scritta- La stessa Legge 203/2024 prevede che i dipendenti SSN che - ricoprendo incarichi ordinistici elettivi- intendono usufruire dei permessi devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

E' legge il permesso ai Dipendenti SSN eletti negli Ordini