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ISTRUZIONI SLID

Equidi, come rilasciare il documento di identificazione

Equidi, come rilasciare il documento di identificazione
Prime istruzioni per il rilascio dello SLID (Single Lifetime Identification Document), il documento unico di identificazione a vita degli equidi.

I veterinari liberi professionisti che intendono operare come soggetti deputati all’identificazione e registrazione degli equini, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 30 settembre 2021 devono presentare idonea richiesta di  autorizzazione alla ASL di residenza che provvederà all’aggiornamento in BDN dell’elenco apposito. In caso di inadempienze agli obblighi sottoscritti con la richiesta di autorizzazione, la ASL revoca l’autorizzazione.

Al Centro Servizi Nazionale (IZSAM) è infatti è consentito abilitare in BDN quali soggetti deputati all’Identificazione e registrazione degli equini "solo i soggetti in possesso di idonea autorizzazione, rilasciata ai sensi dello stesso decreto". La precisazione e le prime istruzioni operative sono della Direzione Generale della Sanità Animale (DGSAF) che dettaglia in una circolare le modalità e le condizioni per essere abilitati al rilascio dello SLID (Single Lifetime Identification Document), il documento unico di identificazione a vita degli equidi che sostituisce il vecchio passaporto degli equidi.

Il documento unico di identificazione a vita (indicato come passaporto prima del 10 gennaio 2022) deve essere l’esatta riproduzione delle informazioni contenute in BDN, che
devono essere inserite e continuamente aggiornate nella stessa BDN con le modalità ed i tempi previsti dal decreto 30 settembre 2021.
Dal 10 gennaio 2022 le eventuali attività di identificazione e registrazione degli equini, inclusa l’emissione degli SLID, non conformi al decreto devono essere considerate NULLE e prive di effetto. L’annullamento e il ritiro degli SLID hanno il fine di evitare possibili esposizioni degli operatori a misure correttive e sanzioni.

Verifiche e autorità competenti - La DGSAF e la DGDISR del Ministero delle Politiche Agricole verificano la conformità degli organismi di rilascio al decreto nello svolgimento dei compiti assegnati, anche attraverso l’attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti; sospendono o revocano, a seconda dei casi, l’autorizzazione dell’organismo di rilascio di propria competenza per inadempienze.

Enti selezionatori-
Per poter operare come organismi di rilascio, l’ufficio preposto del MIPAAF, in qualità di autorità competente zootecnica, comunica alla DGSAF i nominativi degli Enti selezionatori autorizzati ai fini del loro inserimento nell'apposito elenco.

Secondo quanto confermato dal MIPAAF, gli enti selezionatori con sede in un altro stato dell’Unione europea per cui lo stesso MIPAAF ha approvato un programma genetico esteso in
Italia, non possono essere autorizzati quali organismi di rilascio ai sensi delle disposizioni vigenti e di quanto ribadito durante l’ultimo Comitato permanente per la zootecnia dalla Commissione Europea (29 novembre 2021).Pertanto, gli enti selezionatori per poter rilasciare documenti unici di identificazione a vita (c.d. SLID, dall’acronimo inglese) -completi della sezione V inerenti ad equini residenti in Italia e partecipanti a programmi genetici estesi- devono accordarsi con uno degli organismi di rilascio autorizzati ad operare in Italia che sarà responsabile della consegna del documento stesso. A tal fine, l’organismo di rilascio autorizzato:
1. definisce le procedure che l’ente selezionatore con sede estera in questione deve rispettare per il rilascio dei documenti nonché quelle per la consegna all’operatore dei documenti
2. comunica al MIPAAF le razze che intende gestire in collaborazione con un ente selezionatore che ha sede in un altro stato dell’Unione europea;
3. opera solo dopo che il MIPAAF ha comunicato alla DGSAF l’effettiva approvazione dell’estensione in Italia del relativo programma genetico per l’ente selezionatore con sede estera in questione.

La nota ministeriale precisa che il rilascio dello SLID è la preparazione dello stesso tramite la registrazione in BDN delle informazioni previste per tale documento, la sua stampa, rilegatura e confezionamento. La consegna dello SLID comporta l’assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato che garantisce la sua corretta compilazione e registrazione in BDN. La firma e il timbro del soggetto qualificato responsabile dell’identificazione e registrazione dell’equino ai sensi dell’articolo 4 del decreto 30 settembre 2021 attesta infatti che il documento è stato  preparato in conformità con la normativa dell'UE e nazionale e che quindi può essere consegnato all’operatore.

Gli equini di razza di cui non risulta un ente selezionatore nell’elenco  sono gestiti in BDN come equini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando il diritto degli enti
selezionatori di svolgere i propri programmi genetici approvati e eventualmente di allegare la sezione V al documento unico di identificazione a vita emesso da un organismo di rilascio autorizzato.

L’elenco degli organismi di rilascio autorizzati sarà reso disponibile per la consultazione in apposita sezione del portale internet www.vetinfo.it

I veterinari militari
devono operare per l’identificazione e registrazione degli equini come previsto dal decreto. Per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni inerenti agli stabilimenti di propria competenza devono operare in collaborazione con le ASL competenti per territorio.

Equidi già iscritti ai libri genealogici- Infine - nelle more della trasmissione dei dati di competenza alla BDN da parte di alcuni Enti selezionatori, oltre che del loro inserimento nell’elenco - gli operatori di equini iscritti ai libri genealogici gestiti da tali Enti e già identificati in base alla normativa precedente al decreto in oggetto, possono completare in BDN le sole informazioni necessarie alla loro movimentazione. Detti inserimenti e/o rettifiche dovranno essere comunicati dall’operatore all’Ente selezionatore competente. L’operatore è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati che trasmette in BDN e della relativa documentazione.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

pdfNOTA_DGSAF_SOGGETTI_ABILITATI_IR.pdf519.95 KB