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SANITA' ANIMALE

Operatori, diffida sanabile se manca la formazione

Operatori, diffida sanabile se manca la formazione
In caso di mancato adempimento dell’obbligo formativo è applicabile l’istituto della diffida. Lo chiarisce il Ministero della Salute in materia di formazione degli operatori. 

Operatori, trasportatori e professionisti non veterinari della sanità animale sono tenuti dalla normativa europea ad una formazione obbligatoria di base. In Italia, i programmi formativi sono stati disciplinati a settembre del 2023 da un decreto del Ministero della salute. Il provvedimento ministeriale individua in questi soggetti "i principali responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie animali e dei prodotti sotto la loro responsabilita' e che pertanto devono acquisire adeguate conoscenze in materia". 

Diffida per violazione sanabile - Una pagina di Faq di recente pubblicazione sul sito salute.gov ha chiarito le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo formativo: al mancato adempimento dell’obbligo formativo si applica la diffida. La violazione è sanabile rimediando alla mancata frequenza dei programmi formativi. 


Il contesto normativo- Il decreto legislativo n. 136/2022 (Decreto I&R) definisce le competenze per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, assegnandole al Ministero della Salute. Per le violazioni (articolo 31) "è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida".  
La diffida è un istituto giuridico introdotto nel 2014, applicabile alle violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare. In caso di primo accertamento di violazioni sanabili, l'interessato è diffidato: dovrà cioè regolarizzarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida. E' sanabile una violazione regolarizzabile, come errori oppure omissioni formali, le cui conseguenze sono eliminabili ottemperando all'obbligo violato.
Solo in caso di mancato rispetto della diffida, l'organo di controllo procederà alla contestazione con irrogazione di sanzione amministrativa.