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LA SENTENZA

Cassazione: i professionisti associati non versano l'INAIL

Cassazione: i professionisti associati non versano l'INAIL
I professionisti dello studio associato non sono tenuti a versare il premio INAIL. Per la Corte di Cassazione la forma giuridica del vincolo professionale non basta a determinare la sussistenza dell'obbligo assicurativo.


I professionisti associati non sono una società. Quindi "va esclusa la sussistenza di presupposti per l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Con la sentenza depositata il 10 novembre, la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso dell'INAIL (Istututo Nazionale Infortuni sul Lavoro) dando invece ragione ai professionisti associati, nella fattispecie uno studio professionale di due ingegneri liberi professionisti.

Per la Sezione Lavoro della Cassazione, a differenza di quanto sostenuto dall'INAIL, la natura giuridica del rapporto che vincola i professionisti va preso in considerazione ai fini dell'assoggettamento assicurativo. Se per l'Istituto all'esposizione al rischio di infortunio e malattia deve sempre corrispondere una tutela assicurativa, la Cassazione mette invece l'accento sul "carattere associativo" e non societario che vincola i due professionisti: "In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali- si legge in sentenza-  non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti che, per il libero professionista, in nessun luogo (del Testo Unico, ndr) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali".

Il riferimento legislativo della Cassazione sono gli articoli 1,4 e 9 del DPR 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Ai fini Inail lo studio associato non è parificabile ad una società, nonostante ricorrano elementi di similitudine come il fatto che gli associati ripartiscano i proventi dell'attività, siano responsabili in solido verso terzi e che i clienti si rivolgano allo Studio per i loro mandati professionali. Inoltre, la Cassazione ribadisce che "nel sistema assicurativo gestito dall'INAIL non vige alcun principio assoluto di copertura universalistica delle tutele". E' il legislatore a modulare l'obbligo assicurativo in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela, "sussistendo limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle attività che ai soggetti da assicurare, verosimilmente a causa della preferenza accordata dal legislatore all'assicurazione dei lavoratori subordinati".