• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30945
DPCM - LINEE GUIDA

Green pass, come funziona l'accesso negli uffici pubblici

Green pass, come funziona l'accesso negli uffici pubblici
Controllo della certificazione verde per tutti i dipendenti pubblici. Non ammessa la deroga del lavoro agile. Esenti da verifica solo gli utenti che entrano negli uffici pubblici per ricevere un servizio.


L'adozione di linee guida con DPCM è prevista dal decreto-legge n. 127 del 2021, con l'obiettivo di rendere omogenee le modalita' organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19.  L'obbligo di possedere e di esibire,su richiesta, la certificazione (c.d. green pass) è la condizione per il primo accesso al luogo di lavoro. L'obbligo e' escluso soltanto per i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La certificazione verde si intende "acquisita":
-perche' ci si e' sottoposti al vaccino da almeno quattordici giorni
-perche' si e' risultati negativi al tampone
- perche' il soggetto e' guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Il green pass può essere esibito sia in formato cartaceo che digitale. Non è ammessa la dichiarazione in autocertificazione di  possesso del green pass.

La verifica è svolta con la App «VerificaC19», ma un emanando decreto del Presidente del Consiglio metterà gradualmente a disposizione per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per
applicazioni (Software Development KitSDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, per la verifica automatizzata.

L'obbligo riguarda tutti i dipendenti di una pubblica amministrazione e tutti coloro che vi accedono per svolgere una mansione connessa alle attività della pubblica amministrazione (es i corrieri per la consegna della posta, gli ospiti di riunioni, ecc.).  L'accesso senza verifica del green pass vale solo per l'utente degli uffici pubblici che vi entrano per fruire di un servizio dell'amministrazione erogatrice.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non puo' in alcun modo essere adibito a modalita' di lavoro agile.
Tenuto conto della funzione di prevenzione del green pass, non e' consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Non vengono meno tutti gli obblighi di isolamento e di comunicazione da parte del lavoratore che, pur in possesso del green pass, dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. Pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovra' immediatamente porre in essere tutte le misure gia' previste; in questi casi,  la certificazione verde già acquisita non autorizza più l'accesso o la permanenza nei luoghi di  lavoro.

Resta infine valida la regola che in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, il personale dipendente anche se munito di green pass, dovrà rispettare tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro.


DPCM 12 ottobre 2021
Linee guida per le pubbliche amministrazioni