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DECRETO IN VIGORE

Riparte la mobilità, quarantena per "contatto stretto"

Riparte la mobilità, quarantena per "contatto stretto"
Fino al 31 luglio si applicano le disposizioni del decreto legge 33/2020, in vigore da oggi. Più mobilità, quarantena precauzionale per "contatto stretto"

Si allentano da oggi le restrizioni alla mobilità sociale imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19. La ripresa è graduale e riguarda inizialmente gli spostamenti all'interno della stessa Regioni che sono già consentiti da oggi, senza autodichiarazione di accompagnamento. Dal 3 giugno riprendono anche la mobilità interregionale e gli spostamenti da e verso l'estero.
Salvo peggioramenti del quadro epidemiologico, che potranno comportare il ritorno a chiusure territoriali.

La maggiore mobilità e le riaperture di numerose attività produttive, determinano anche la conferma di misure di cautela come la quarantena precauzionale per chi sia stato in contatto stretto con soggetti positivi. La quarantena cautelare è una misura introdotta il 21 febbraio dal Ministero della Salute con una ordinanza di novanta giorni. L'ordinanza introduceva la misura profilattica della della quarantena con sorveglianza attiva, per la durata di quattordici giorni.

Quarantena per contatto stretto- L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale ai soggetti che abbiano avuto "contatti stretti" con:
- casi confermati di positività al virus SARS CoV-2
- altri soggetti eventualmente indicati nei provvedimenti adottati dalle singole regioni (limitatamente ai loro territori)  o dal Governo (se applicabili su scala nazionale); per  profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita' di questi provvedimenti è previsto il parere del Comitato tecnico scientifico.
Per la definizione di contatto stretto, il Ministero della Salute (v. faq n.27) si rifa a quella data dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Mobilità all'interno delle Regioni- Da oggi non ci sono più limitazioni alla circolazione all'interno del territorio regionale. Salvo "particolare aggravamento" della situazione epidemiologica, evenienza che potrebbe determinare il ripristino di limitazioni, ma "solo con riferimento a specifiche aree" interssate da un decorso epidemiologico sfavorevole.

Mobilità interregionale- Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali sono consentiti. Potranno essere limitati "solo in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in queste aree".
Qui il modello di autodichiarazione valido dal 18 maggio per gli spostamenti da una regione all'altra


Spostamenti all'estero- Dal 3 giugno 2020 saranno possibili anche gli spostamenti da e per l'estero, salvo limitazioni adottate dal Governo, anche applicabili a specifici Stati e territori, ma sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Sanzioni - In caso di violazioni del decreto 16 maggio n. 33, salvo che il fatto costituisca reato penale, sono previste con sanzioni amministrative. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte.

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.