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EQUIDI

Gare di asini, Tar Toscana respinge ricorso Lav

Gare di asini, Tar Toscana respinge ricorso Lav
Ricoprire il terreno asfaltato per attutire i colpi degli zoccoli. Il TAR: norme cautelative "prive di una reale esigenza di tutela".
"L'esistenza di norme generali, sia a livello statale che regionale, di tutela della zoccolatura degli equidi in occasione di gare o manifestazioni popolari non è violata laddove sia prevista una deroga in un caso in cui le esigenze reali di tutela che hanno ispirato tali norme non sussistono in concreto".

Così il TAR Toscana su ricorso presentato dalla LAV. La norma verso cui l'associazione indirizza le sue censure di legittimità è il comma 5 dell'art. 6 del regolamento "laddove è stabilita una deroga al generale obbligo, nelle manifestazioni ove è previsto l'impiego di equidi, di ricoprire il terreno asfaltato con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli". Infatti, "laddove sia prevista una gara di asini e la pista sia di lunghezza inferiore a 250 metri si può omettere di ricoprire il terreno di materiale attutente i colpi".

La Regione Toscana si è costituita in giudizio chiedendo- e ottenendo- il rigetto del ricorso.

La LAV, richiamando la necessità di idonea copertura delle superfici asfaltate, ha argomentato le proprie ragioni riferendosi a "studi scientifici sulle conseguenze per gli zoccoli degli equidi in termini di benessere dell'animale anche al fine di evitare che possa scivolare". Ma il Tribunale, "pur apprezzando il nobile intento che muove l'associazione ricorrente, non ritiene che le censure mosse avverso la norma regolamentare impugnata siano fondate".

Quattro i motivi di illegittimità secondo la ricorrente:
- contrasto tra la norma derogatoria e l'art. 15, comma 4, L.R. 59/2009 che pone le norme di tutela per gli equidi in occasione delle feste popolari nonché con l'ordinanza del Ministero del Lavoro del 21.7.2009 che concerne la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche perché nell'allegato A richiamato dall'art. 1 alla lettera B) prevede che "il fondo delle piste e dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli".
- la previsione regolamentare contrasta con il D.P.C.M. 28.2.2003 che recepisce l'accordo tra il Ministro della contrasto Salute e le regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- violazione del Codice per la tutela e la Gestione degli equidi
- violazione dell'art. 544 ter c.p. "poiché non adottando le precauzioni di cui sopra si opererebbe un maltrattamento degli animali".

La Regione Toscana "ha ben evidenziato"- sentenzia il Tribunale che la normativa nazionale ha coperto anche una carenza di disciplina specifica da parte delle regioni cui in Toscana si è posto termine con l'approvazione della L.R. 59/2009.
"I principi generali previsti dalla legge – si legge in sentenza- debbono poi trovare puntuale applicazione nelle norme regolamentari di dettaglio che ben possono stabilire delle deroghe quando il tipo specifico di manifestazione non comporta i problemi che hanno determinato l'adozione di una norma a tutela della sicurezza degli equidi".

La Regione, inoltre,  "ha tenuto conto che nelle gare paesane dove è prevista la corsa di asini in piste della lunghezza inferiore ai 250 metri non sono mai accaduti incidenti che hanno danneggiato gli animali e la brevità del percorso induce a ritenere che non vi siano conseguenze pregiudizievoli per la zoccolatura degli equidi. D'altronde le misure di salvaguardia che non sono mai a costo zero debbono essere adottate quando vi è stretta necessità altrimenti si aggravano le spese per l'organizzazione di feste popolari in contrasto con gli obiettivi oggi prioritari di contenimento della spesa pubblica".

Infine il Tribunale osserva che la Regione ha anche prodotto una nota del Ministero all'UNIRE in relazione alle corse di asini in cui si osservava "che le norme cautelative apparivano prive di una reale esigenza di tutela". La sentenza è stata depositata il 7 luglio.