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ALLEVAMENTI

Indennità di abbattimento di bovini infetti

Indennità di abbattimento di bovini infetti
Il Ministero della Salute segnala la pubblicazione in GU del Decreto 9 luglio 2012. Indennità anche nei casi di reinfezione.
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha segnalato ai Servizi Veterinari, agli IZS e alle organizzazioni veterinarie la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 9 luglio 2012 che determina le indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica.

Il decreto 9 luglio 2012 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri delle Finanze e delle Politiche Agricole, non differenzia l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento. Le indennità, come dettagliate dal provvedimento, si riferiscono ad animali abbattuti dal 1 gennaio 2011 e nel corso del 2012.

Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni, a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Le spese di indennità gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale.