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AUJESZKY, MODIFICHE AL PIANO DI ERADICAZIONE

AUJESZKY, MODIFICHE AL PIANO DI ERADICAZIONE
Con decreto 4 agosto 2011, in vigore da oggi, il Ministero della salute ha modificato il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. Le modifiche riguardano la tempistica di adozione di ulteriori misure, le certificazioni, le movimentazioni e il monitoraggio sierologico.

Al decreto ministeriale 1° aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal DM. 30 dicembre 2010, sono apportate alcune modificazioni, introdotte dal decreto 4 agosto 2011, pubblicato sulla GU del 15 settembre e in vigore da oggi. Le modifiche:

Emanazione di ulteriori misure
 all'art. 8: - al comma 2-ter, le parole «adotta, se necessario» sono sostituite dalle seguenti: "emana con decreto della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni". Il testo risulta così riformulato:
2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, emana con decreto della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni" , in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l'applicazione delle misure di cui al presente decreto.


- il comma 2-quater e' soppresso (2-quater. La Direzione Generale della Sanita' animale e del Farmaco veterinario presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. le misure di cui al comma 4 del presente articolo)».

Certificazione e visita clinica
b) all'art. 8-bis: - al comma 1: le parole «Modello IV» sono sostituite dalle seguenti: «Modello 4»; le parole «art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «art. 31»; - al comma 2, le parole «entro le 48 ore dalle movimentazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle 48 ore precedenti le movimentazioni»; Il testo risulta così riformulato:
1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalita' di cui al Modello 4, di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 cosi' come modificato dal d.m.16 maggio 2007; detto modello dovra' essere compilato in quadruplice copia, cosi' come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell'ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria ("azienda indenne da malattia da Aujeszky" o "azienda non indenne da malattia di Aujeszky"), siano gia' presenti in Banca Dati Nazionale, il modello puo' essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in Banca dati nazionale.
2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, nelle 48 ore dalle movimentazioni. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo.

Certificazione di vaccinazione e datazione
-dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
«3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»;
«3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»

Attestazione delle movimentazioni
Il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.»

Monitoraggio sierologico
L'allegato V, relativo al «monitoraggio sierologico», e' sostituito dall'allegato A) del nuovo decreto in GU.

Infine, all'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky», nella prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1-c) le parole «n. riproduttori presenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. suini presenti».

Allegati
pdf DECRETO AUJESKY 30 DICEMBRE 2010.pdf