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DAL 1 NOVEMBRE

Violazioni alimentari, casi estinguibili senza processo

Violazioni alimentari, casi estinguibili senza processo
Per accelerare la giustizia e alleggerire le procure, le violazioni della disciplina alimentare saranno estinguibili con provvedimento dell'organo accertatore, in sinergia con il pubblico ministero.


Le violazioni del diritto alimentare, disciplinato dalla legge 283/1962, rientreranno nella cosiddetta "causa estintiva", che permette- attraverso condotte risarcitorie o ripristinatorie- di eliminare il danno o il pericolo provocato dalla contravvenzione alla legge. Lo prevede il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che entrerà in vigore il 1 novembre 2022.
Si tratta di un provvedimento adottato dal Governo Draghi per delegare all'Esecutivo interventi di efficientamento della giustizia. Rientrano nella possibile "estinzione" soltanto le contravvenzioni che hanno cagionato un danno o un pericolo che può essere eliminato mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

Efficientamento della giustizia e maggiore tutela giuridica-
Come si spiega nella relazione illustrativa del decreto-delega, il provvedimento è stato adottato nell'ambito degli interventi del PNRR per ridurre i procedimenti che arrivano a giudizio e  alleggerire il carico di lavoro delle procure.  In particolare, vengono individuati alcune fattispecie di frequente contestazione, per le quali sono previste contravvenzioni, condotte ripristinatorie o risarcitorie (es. pagamenti, lavori di pubblica utilità, ecc.) che consentono di ridurre l'impatto sull'attività giudiziaria. Fra queste condotte vanno escluse quelle punibili solo con l'arresto.
E' su queste premesse che sono stati individuati  alcuni ambiti in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande. Per il Governo Draghi- firmatario del decreto-delega- estendere il meccanismo a reati frequenti come quelli alimentari può anche avere l'effetto di "elevare la tutela dei beni giuridici tutelati favorendo condotte ripristinatorie e risarcitorie".

Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande- Il decreto 150/2022 (articolo 70) aggiunge un articolo (Art. 12-ter) alla legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) estinguendo le contravvenzioni al dettato di legge,  attraverso l'adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore. Tutto questo purchè il danno o il pericolo cagionato sia "suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, oppure la pena
dell’ammenda, alternativa o congiunta a quella dell’arresto".

Il ruolo dell'organo accertatore
- Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore- nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, oppure la polizia giudiziaria-  impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica.

Il ruolo del pubblico ministero
- Il pubblico ministero può disporre con decreto (“quando lo ritiene necessario”) che l'organo accertatore apporti modifiche alle prescrizioni definite. Infatti, potrebbe darsi il caso che l’organo accertatore abbia emanato prescrizioni "inutilmente gravose" oppure "insufficienti".  Anche la proroga del tempo di "riparazione" della condotta, eventualmente concessa dall'organo accertatore dovrà essere comunicata al pubblico ministero.  Resta inoltre fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Disposizioni transitorie - Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale. 

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.