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REG 503/2013

Autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati
Per l'autorizzazione occorrerà dimostrare che alimenti e mangimi geneticamente modificati hanno superato studi e test.
Con il nuovo Regolamento di esecuzione, n. 503/2013, vengono dettagliate le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati. In particolare, la domanda deve essere corredata da informazioni e studi conformi alle prescrizioni scientifiche (Allegato II) relative alla valutazione dei rischi degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

E' un Regolamento del 2003 (Regolamento (CE) n. 1829/2003) a prevedere una valutazione scientifica dei potenziali rischi per la salute umana e animale e, a seconda dei casi, per l'ambiente. Questo stesso Regolamento stabilisce anche che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono indurre in errore i consumatori o gli utilizzatori, né devono differenziarsi dagli alimenti o dai mangimi che intendono sostituire, in misura tale da comportare uno svantaggio sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani in presenza di un consumo normale.

A dieci anni dal Regolamento 1829- che ha disciplinato in Europa le procedure per l'autorizzazione, il controllo e l'etichettatura di alimenti e mangimi geneticamente modificati- si vuole facilitare la preparazione delle domande con norme più complete e sistematiche. In particolare, tali norme - fissate appunto con il Reg 503/2013- stabiliscono quali studi debbano essere inclusi nelle domande e i metodi di prova prescritti per l'esecuzione di tali studi, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, quali le linee guida del Codex Alimentarius. 

Gli studi per dimostrare che un alimento o un mangime GM soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 che prevedono l'uso di animali da laboratorio devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/63/UE  sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il ricorso a tali studi deve essere minimo, purché sia adeguatamente dimostrata la sicurezza dell'alimento o del mangime geneticamente modificato.

L'EFSA ritiene che, nonostante i suoi limiti, uno studio di alimentazione di 90 giorni realizzato su roditori utilizzando alimenti o mangimi interi sia il più indicato per risolvere le incertezze individuate nel corso della valutazione della sicurezza.

Le attuali incertezze riguardanti la necessità e la struttura degli studi di alimentazione di 90 giorni sono oggetto di un ampio progetto di ricerca nell'ambito del programma di lavoro  del settimo programma quadro per la ricerca. Le prescrizioni riguardanti gli studi di alimentazione su animali nel contesto delle valutazioni dei rischi degli OGM dovranno essere rivedute alla luce dei risultati di questo progetto, che dovrebbero essere disponibili entro il 2015.

E' previsto un periodo transitorio: fino al 8 dicembre 2013, le domande possono continuare ad essere presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 641/2004.

pdfREGOLAMENTO_UE_503_2013.pdf1.39 MB