L'adesione al concordato non ha effetto sugli obblighi contributivi dovuti dai professionisti alle proprie casse previdenziali. E' la posizione di Adepp. Nel determinare il contributo soggettivo sul reddito professionale, i professionisti -per gli anni oggetto di concordato preventivo biennale- dovranno considerare la contribuzione soggettiva dovuta basandosi "sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito concordato". Questa l'interpretazione dell'Associazione Adepp che riunisce le casse di previdenza privatizzate dei professionisti. In vista delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2024, il Sole 24 Ore ricorda la posizione delle Casse e lo scadenziario.
La posizione di Adepp- Già nei primi mesi del 2024, i Presidenti delle Casse di previdenza aderenti ad Adepp hanno sostenuto che il concordato preventivo biennale non produrrà alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi. Se così fosse- è la tesi - si verificherebbe una lesione dell'autonomia gestionale organizzativa e contabile delle casse, le quali devono assicurare l'equilibrio di lungo periodo come sancito anche dalla Corte costituzionale. La posizione degli enti di previdenza dei professionisti si basa sulla giurisprudenza consolidata in relazione al precedente concordato (2003-2004). In analogia con il passato, Adepp ritiene che l'attuale concordato preventivo biennale non possa essere applicato alle casse. Resta fema la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione.
Due obiettivi opposti? Da un lato il legislatore si attende dal concordato preventivo biennale un maggior gettito fiscale (e previdenziale INPS); le casse privatizzate sostengono che il concordato debba essere disapplicato ai fini del calcolo del contributo soggettivo. Secondo Il Sole 24 ore bisognerà attendere la dichiarazione dei redditi del 2024 per capire se la posizione Adepp avrà prevalso.
Scadenziario veterinario- La dichiarazione dei redditi 2024 (Modello 1) dovrà essere presentata all'Enpav per via telematica entro il 30 novembre del 2025. I contributi sono: -un soggettivo dal 17,5% sul reddito professionale netto (imponibile fino a 108.550) -un soggettivo del 3% sul reddito professionale netto (imponibile oltre 108.550) -un integrativo del 2% sul volume d'affari Si aggiungono: il contributo di maternità -con un importo fisso- e il versamento di un'aliquota superiore al soggettivo obbligatorio, entro limiti e percentuali stabiliti dalla cassa. La scadenza del pagamento del saldo è il 28 Febbraio 2026. In caso di rateazione, le scadenze sono il 30 giugno e il 31 luglio 2026.