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DDL COSTITUZIONALE

Animali nella Costituzione, competenza esclusiva dello Stato

Animali nella Costituzione, competenza esclusiva dello Stato
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato un testo unificato che introduce gli "animali" nel testo della Costituzione.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato sta esaminando un pacchetto di sette disegni di legge per la modifica degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione. Nel pacchetto rientrano un ddl della Senatrice Loredana Depetris (Leu)  e un ddl del Senatore Gianluca Perilli (M5S) entrambi volti a menzionare espressamente gli "animali" nella Carta repubblicana che non li cita.

Il 23 marzo la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato un testo base che riunisce i sette disegni di legge e che prevede l'inserimento degli "animali" nella Costituzione all'articolo 117, rendendoli materia di esclusiva competenza dello Stato. I nuovi articoli 9, 41 e 117 sono stati presentati dalla relatrice del testo base, la Sen Alessandra Maiorino (M5S).

Articolo 9- Nel testo base approvato dalla Commission, l'articolo 9 viene riformulato senza espressa menzione degli animali: 'La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni'".

Articolo 41- La formulazione proposta recita: 'L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali'".

Articolo 117- "Abbiamo apportato una integrazione - riferisce la Sen Maiorino- per quanto riguarda la parte che interessa la legislazione esclusiva dello Stato inserendo nelle materie di competenza 'la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali'".

Gli animali nei ddl De Petris e Perilli- Nelle proposte dei due Senatori, gli animali trovavano espressa menzione nell'articolo 9 della Costituzione, a differenza di quanto avviene con il testo base adottato dalla Commissione. Nel ddl De Petris, all'articolo 9 si sarebbe aggiunta una frase di raccordo con il Trattato di Lisbona: "La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche». Nel ddl Perilli, l'articolo 9 veniva invece così riformulato: « La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni ».
Il disegno di legge della Senatrice De Petris ha avuto più fortuna, dal momento che il testo base ha recepito la proposta di aggiungere gli "animali" nell'articolo 117. La Senatrice ha comunque osservato che il testo base è "una sintesi efficace tra posizioni differenti, con un testo unificato che resta aperto a eventuali proposte di modifica in sede referente".

Il dibattito- La Commissione Affari Costituzionali proseguirà il dibattito sulla base del testo unificato adottato il 23 marzo. Per la Lega - che ha chiesto e ottenuto di far rientrare gli animali nel concetto di ambiente ed ecosistemi- resta il dubbio sulla competenza statale e non regionale della materia.  Per il senatore Calderoli (Lega) i tempi parlamentari di approvazione, ad un anno dal termine della Legislatura, potrebbero non essere sufficienti per un intervento legislativo di portata costituzionale.Per il Senatore Ferrazzi (PD) il nuovo testo è" un punto di convergenza, dopo un ampio dibattito in Comitato ristretto, che ha consentito di superare alcune contrapposizioni, rinunciando all'inserimento e della tutela degli animali quali "esseri senzienti".


TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  - Modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.  All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali.».
Art. 2.  All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3.  All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali».