• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30955
EMENDAMENTO

Detrazioni veterinarie: via il tetto massimo, si parte da 60 euro

Detrazioni veterinarie: via il tetto massimo, si parte da 60 euro
"Un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato dalle detrazioni Irpef oramai ferme da 20 anni".

La Senatrice Silvana Giannuzzi (PD) è la prima firmataria di un emendamento alle legge di bilancio a favore delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie.

Nella relazione che accompagna la proposta emendantativa si lamenta un ritardo di considerazione fiscale in cui rientrano i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Nelle suddette spese rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie, mentre sono esclusi i farmaci senza prescrizione medica veterinaria, i mangimi e gli antiparassitari.

Attualmente, il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 49,06 euro, ossia il 19% della differenza tra il tetto massimo (387,40 euro) e la franchigia (129,11 euro). Detto limite è inadeguato non solo poiché dal 2000, anno in cui è entrata in vigore la
disposizione che ha introdotto la detrazione (art. 32 della Legge del 21/11/2000 n. 342) non è mai stato riconsiderato e rapportato al costo e alla tipologia delle prestazioni veterinarie, ma anche poiché non tiene conto della valenza e dell’importanza che hanno gli animali per le famiglie, nonché per le fasce più anziane della popolazione le quali traggono enormi benefici psico-fisici dalla compagnia di un animale.

Altro aspetto importante, messo in rilievo dalla relazione è che una maggiore detrazione farà emergere il lavoro nero e quindi  aumentare le entrate.
Con la proposta emendativa:
-si elimina il tetto massimo e si stabilisce un tetto minimo detraibile pari a 60 euro per le spese veterinarie sostenute per animali detenuti non a scopo di lucro
-si introduce il meccanismo premiante della deduzione del 19% dall’intero importo per coloro che vivono con un animale adottato da un rifugio o dalla strada, in quanto adottare un cane o un gatto assicura un risparmio economico alla società tutta
-si prevede la medesima deduzione del 19% dall’intero per le adozioni da parte delle associazioni del terzo settore e per le cure degli animali in custodia giudiziaria presso di esse.

Il Testo dell'emendamento A.S. 1586
On Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, La mura , Ricciardi, Di Micco, Mautone, Gaudiano, Presutto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 75-bis (Disposizioni in materia di detrazione delle spese veterinarie).
1.All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare sostituire la lettera c bis), con la seguente: "c-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro, comprese quelle per le indagini di laboratorio, gli interventi, le terapie riabilitative, l’acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, i prodotti farmaceutici veterinari da banco, gli integratori, gli antiparassitari e i mangimi medicati per ogni animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro. Il limite dell'importo di 60 euro non si applica qualora gli animali siano stati adottati da un canile o gattile o da associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o alle quali siano stati affidati in custodia giudiziaria."».

Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020; –50.000.000;
2021:–50.000.000;
2022:–50.000.000