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IL DDL E LEGGE

Ecoreati: più tutela per le specie protette e in estinzione

Ecoreati: più tutela per le specie protette e in estinzione
Il Parlamento ha definitivamente approvato il Ddl 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente'. Nuove tutele penali per la fauna territoriale e le specie protette.
Con l'approvazione finale di Palazzo Madama il Ddl sugli ecoreati diventa legge. Nel Codice penale vengono introdotti quattro nuovi reati, che ricomprendono nelle nuove tutele la fauna territoriale le specie animali protette: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e il delitto di impedimento del controllo.
Come ha spiegato il relatore Sen Pasquale Sollo, "la compromissione o il deterioramento possono essere riferiti all'ecosistema, alla biodiversità - anche agraria - della flora o della fauna. La pena è aumentata se la fattispecie riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero se è prodotto in danno di specie animali o vegetali protette".

Il Ddl inasprisce anche pene già contemplate dal Codice Penale, in particolare interviene sull'articolo 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette): "per la violazione dell'articolo 727- bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote". Un aspetto sottolineato in Assemblea dal Sen Giuseppe Lumia, caldeggiando il voto finale dopo quattro letture parlamentari "E' stato fatto un buon lavoro anche sulla disciplina degli illeciti amministrativi e si è intervenuti anche sul commercio internazionale della specie animale e vegetale in via di estinzione"- ha dichiarato. Il 727-bis punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta  e chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Il Ddl inserisce - dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale - il nuovo Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente"  che conterrà i seguenti articoli:

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale).
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette,
la pena è aumentata.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale).
– Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena
è aumentata.

Art. 452-sexies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452-septies. - (Impedimento del controllo).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo
ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Altre novità- I termini di prescrizione per i reati ambientali sono raddoppiati mentre è prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso. Inoltre, in sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali sono previsti la confisca dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi.  Previste anche due 'aggravanti': l'aggravante ecomafiosa (in presenza di associazioni mafiose finalizzate a commettere i delitti contro l'ambiente o a controllare concessioni e appalti in materia ambientale) e l'aggravante ambientale: un aumento di pena da un terzo alla metà è previsto anche quando un qualsiasi reato sia commesso allo scopo di eseguire un delitto contro l'ambiente. In assenza di danno o pericolo si rafforza per le violazioni amministrative e le ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell'ambiente l'applicazione della "giustizia riparativa" puntando alla regolarizzazione attraverso l'adempimento a specifiche prescrizioni e il pagamento di una sanzione. In caso di adempimento il reato si estingue.
In presenza dei delitti contro l'ambiente, il pm che indaga dovrà darne notizia al procuratore nazionale antimafia. Dell'avvio di indagini sarà informata anche l'Agenzia delle Entrate per i necessari accertamenti.

pdfIL_TESTO_DEL_DDL_APPROVATO.pdf87.89 KB