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RIORGANIZZAZIONE DELLA PA

Ordini e Casse, per il DDL 1577 sono 'amministrazioni pubbliche'

Ordini e Casse, per il DDL 1577 sono 'amministrazioni pubbliche'
La riorganizzazione, al vaglio del Senato, fa rientrare Ordini e Casse nelle definizioni di 'pubbliche amministrazioni'. Emendamenti per evitarlo.

Chi sono e quali sono le "pubbliche amministrazioni"? E a quali disposizioni sono soggette in quanto amministrazioni statali?
E' in fase avanzata l'iter del DDL 1577 Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, che con il benestare della Commissione Bilancio, il 23 ottobre scorso ha fatto il suo primo ingresso in Aula. Fra gli obiettivi del testo figura la "definizione del perimetro pubblico", anche mediante chiare definizioni delle amministrazioni statali, declinate in: amministrazioni nazionali;  amministrazioni territoriali;  amministrazioni di istruzione e cultura; amministrazioni pubbliche; soggetti di rilievo pubblico; organismi privati di interesse pubblico.

Il Disegno di Legge - sul quale non si è ancora espressa la Commissione referente, quella agli Affari Costituzionali- è stato raggiunto da moltissime proposte emendative, non ultime quelle riguardanti l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione). Nel testo presentato alle Camere dal Consiglio dei Ministri, gli Ordini professionali rientrano nella definizione di  "amministrazioni pubbliche", con conseguente imputazione giuridica di tutte le norme che le menzioneranno.

E in questa veste giuridica di "amministrazioni pubbliche" il DDL 1577 annovera  fra i «soggetti di rilievo pubblico» anche gli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Negli intenti del DDL, le definizioni dovranno essere prese a riferimento ogni volta che le leggi faranno espresso riferimento alle amministrazioni pubbliche. Sarà un successivo  decreto del Presidente della Repubblica, a redigere l'elenco delle amministrazioni per ciascuna definizione, fermo restando che ai fini statistici continuerà a valere l'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche (in aperta polemica con le casse di previdenza dei professionisti), così come, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, si farà riferimento alle recenti modifiche costituzionali sul pareggio di bilancio.

Emendamenti ad hoc per gli Ordini professionali

Sulle definizioni dell'articolo 8 sono stati presentati numerosi emendamenti- non ancora votati - fra i quali ve ne sono alcuni tesi ad escludere gli Ordini professionali. E' il caso dell'emendamento 8.0.2 presentato dai Senatori Mandelli (anche presidente FOFI) e D'Ambrosio Lettieri, i quali propongono di inserire un articolo ad hoc (8-bis) per Ordini e Collegi professionali:
1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».
Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

Anche il Senatore Bianco (Presidente Fnomceo) e i Senatori De Biasi e Padua hanno proposto l'emendamento 8.31 con analoghe  finalità:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».