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POLIZIA SANITARIA

Pollame e uova da cova, pronta la disciplina sanzionatoria

Pollame e uova da cova, pronta la disciplina sanzionatoria
Confermando la disciplina già prevista dal DPR 3 marzo 1993, n. 587, il provvedimento introduce norme sanzionatorie non previste dalla normativa vigente.

Acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, lo schema di decreto che attua la direttiva 2009/158/UE (norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova) prosegue l'iter parlamentare che dovrà concludersi entro il 13 ottobre sia per Camera che Senato. Il testo è  stato  illustrato ieri in  Commissione Affari Sociali dalla relatrice On Maria Amato.

Sanzioni-  Fra le sanzioni (articolo 26) è prevista l'applicazione, in via residuale  di norme sanzionatorie vigenti per violazione delle misure previste per la lotta contro l'influenza aviaria (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche). Lo stesso articolo 26 definisce anche la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che avviene con atto di diffida, da parte delle autorità di controllo, nel caso di una o più violazioni di lieve entità, nei confronti del trasgressore che è chiamato, pertanto, a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento della sanzione prevista, imponendo la sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi.


Termine- Il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 18 della L. n. 689 del 1981, decorre dalla contestazione o notificazione della violazione ed è il termine entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, chiedendo di essere sentiti. Sullo schema di decreto la Conferenza delle regioni e province autonome, ha chiesto  «di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26, in quanto non è chiaro a partire da quando «decorre» il termine di cui all'articolo 18 della L. n. 689 del 1981, e di uniformare l'entità delle sanzioni alla normativa vigente».

Accertamenti e proventi- Provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Al riguardo la Conferenza delle regioni e province autonome ha richiesto l'inserimento tra i soggetti che svolgono il compito di accertamento e irrogazione delle sanzioni anche delle Aziende sanitarie locali, considerato che i Servizi Veterinari di tali aziende rappresentano autorità competente all'effettuazione dei controlli.
Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle medesime sanzioni, con la finalità di potenziare l'attività di accertamento.